Cassazione Penale, Sentenza n. 16721/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 12/07/2022 con la quale la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta da Zaroc Najib. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 629-bis c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo, in particolare, che l'elezione di domicilio effettuata presso il difensore di ufficio nelle primissime fasi delle indagini non poteva determinare una presunzione di conoscenza del procedimento a suo carico e l'onere per l'imputato di informarsi sugli sviluppi del processo.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo decisivo è stato l'inapplicabilità dell'istituto della rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) al procedimento in esame, dato che il processo di cognizione si era concluso con sentenza divenuta irrevocabile il 20/01/2010, ossia ben prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 che ha riformato il processo contumaciale introducendo l'istituto dell'"assenza". Per i procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa previgente continua ad applicarsi la disciplina della restituzione in termini per proporre impugnazione (art. 175, comma 2, c.p.p., nel testo previgente). Inoltre la Corte osserva che l'istanza di rescissione ex art. 629-bis non può essere ricondotta alla restituzione in termini ex art. 175, comma 2 c.p.p., trattandosi di rimedi eterogenei, e che pertanto non è possibile la riqualificazione prevista dall'art. 568, comma 5 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'istituto della rescissione del giudicato disciplinato da questa norma trova applicazione esclusivamente nei procedimenti in cui sia stata dichiarata l'"assenza" dell'imputato a norma dell'art. 420-bis c.p.p. come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67; non è applicabile ai procedimenti contumaciali definiti anteriormente alla riforma.
Richiamato in relazione alla legge 28 aprile 2014, n. 67: la norma, nella formulazione post-riforma, disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato, condizione necessaria per l'applicazione della rescissione del giudicato ex art. 629-bis.
Ha riformato il processo contumaciale sostituendo l'istituto della contumacia con quello dell'assenza; la riforma ha modificato la disciplina dei rimedi esperibili dall'imputato assente, limitando l'applicabilità della rescissione del giudicato ai casi disciplinati dalla nuova normativa.
art. 175, comma 2, c.p.p. (testo previgente)
Per i procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla legge 28/04/2014 resta applicabile la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione prevista da questa norma; tale rimedio è distinto e non sovrapponibile all'istanza di rescissione ex art. 629-bis.
Richiamato dalla Corte per escludere la possibilità di riqualificare automaticamente l'istanza di rescissione in istanza di restituzione in termini; la Corte afferma che i rimedi sono eterogenei e non è corretta la riqualificazione postulata dal ricorrente.
Massime di principio
- Verificare sempre la data di definitività della sentenza: se il giudicato è intervenuto prima dell'entrata in vigore della legge 28/04/2014, non è applicabile l'istituto della rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.
- Distinguere nettamente tra "contumacia" (normativa previgente) e "assenza" (normativa post-2014): i rimedi esperibili dall'imputato sono diversi e non automaticamente sovrapponibili.
- Per i procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla riforma, il rimedio corretto per ottenere la rinnovazione dei termini è la restituzione in termini ex art. 175, comma 2, c.p.p. (nel testo previgente), non l'istanza di rescissione del giudicato.
- Non è possibile ottenere la riqualificazione automatica di un'istanza di rescissione in una istanza di restituzione in termini: i due strumenti sono eterogenei e la loro applicazione richiede i presupposti propri di ciascuno.
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nelle fasi iniziali non modifica di per sé la valutazione circa la natura del rimedio esperibile: la questione principale resta il regime normativo applicabile in base alla data di definizione del processo.
- Quando si impugna un provvedimento di inammissibilità basato su questioni di ordine pubblico procedurale (come la non applicabilità di un istituto per ragioni temporali), è probabile che la Cassazione si pronunci sull'ammissibilità del rimedio prima ancora di esaminare questioni di fatto come la presunzione di conoscenza derivante dall'elezione di domicilio.
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