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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38698/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste che, in parziale accoglimento dell'appello contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine, aveva sostituito la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato con quella della libertà vigilata per la durata minima di un anno. Il ricorso mirava sostanzialmente a contestare la valutazione di persistente pericolosità sociale compiuta dal giudice di sorveglianza, ritenuta dal ricorrente non corretta in rapporto agli elementi valorizzati dall'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, avendo il Tribunale di sorveglianza fondato il giudizio di persistente pericolosità sociale sulla gravità dei titoli di reato, sul carattere plurirecidivante della condotta, sui reiterati reingressi nel territorio dello Stato dopo precedenti espulsioni e sulla grave e reiterata irregolarità della condotta intramuraria. Il ricorso è stato giudicato meramente confutativo e volto a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 31 l. 10 ottobre 1986, n. 663

    richiamato nel provvedimento impugnato in relazione alla sostituzione della misura di sicurezza dell'espulsione con la libertà vigilata, senza ulteriore sviluppo nel testo

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, non è ammissibile censurare la motivazione con deduzioni meramente confutative che mirano a una diversa valutazione degli elementi di merito già esaminati dal giudice di merito.
  • Il giudizio sulla persistente pericolosità sociale può essere fondato, in modo non manifestamente illogico, su una pluralità di indicatori quali la gravità dei reati commessi, la recidiva reiterata, il mancato rispetto di precedenti provvedimenti di espulsione e la condotta intramuraria irregolare.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi sono elementi per escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeMisure alternativeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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