Cassazione Civile, Ordinanza n. 28667/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato il suo appello e, per quanto qui interessa, aveva riconosciuto alla società contribuente il diritto a detrarre un'eccedenza IVA maturata nel 2006 e riportata nei periodi d'imposta successivi, nonostante la mancata presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2007. La cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale, riguardava il mancato versamento di IVA e IRAP per l'anno 2008. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 19, 27, 28, 30, 54-bis e 55 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione annuale, non sarebbe possibile riportare l'eccedenza IVA detraibile nella dichiarazione dell'anno successivo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 322/1998, contestando che la CTR avesse attribuito rilievo alla comunicazione dei dati IVA effettuata dalla contribuente. La società resistente ha depositato controricorso. La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando il principio di neutralità dell'IVA e la giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto alla detrazione non può essere negato quando il contribuente abbia rispettato i requisiti sostanziali, abbia documentato l'eccedenza mediante dichiarazioni periodiche e versamenti regolari, e abbia esercitato il diritto entro il termine previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello di maturazione; ha inoltre precisato che la decadenza opera solo se il credito non sia indicato nella prima dichiarazione utile. Quanto all'IRAP, il testo riporta che la pretesa era stata ritenuta fondata per mancata tempestiva contestazione della contribuente, ma il ricorso per cassazione non ha riguardato tale capo in modo specifico nel dispositivo finale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva ammesso il riporto e la detrazione dell'eccedenza IVA, anche in presenza dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale del periodo precedente, purché il credito fosse stato maturato e utilizzato nel rispetto del termine decadenziale previsto. La Corte ha valorizzato il principio di neutralità dell'IVA e l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione, richiamando il consolidamento della giurisprudenza solo in epoca successiva al ricorso.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dall'Agenzia per contestare il riporto del credito IVA; la Corte ha ritenuto che il diritto alla detrazione non sia escluso, se sussistono i requisiti sostanziali e il termine decadenziale è rispettato.
art. 27 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma invocata nel primo motivo come parte del sistema IVA; la Corte non ne ha tratto una preclusione al riporto del credito in presenza dei requisiti sostanziali.
art. 28 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La decadenza è prevista soltanto se il credito o l'eccedenza non venga indicato nella prima dichiarazione utile; il diritto resta esercitabile entro il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo alla sua insorgenza.
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo di ricorso; il suo richiamo non è stato ritenuto idoneo a escludere il diritto alla detrazione nei limiti fissati dalla giurisprudenza.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di controllo automatizzato; la Corte ha affermato che, nel giudizio di impugnazione della cartella, il diritto alla detrazione non può essere negato se il credito è dimostrato e sussistono i presupposti sostanziali.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dall'Agenzia nel primo motivo; non è stato interpretato come ostativo al riconoscimento del credito IVA nei termini indicati dalla Corte.
art. 8 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
La detrazione del credito IVA può essere esercitata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Massime di principio
- In materia di IVA, il principio di neutralità impone di riconoscere la detrazione dell'eccedenza d'imposta anche se manca la dichiarazione annuale del periodo di maturazione, purché il contribuente dimostri in concreto i presupposti sostanziali del diritto.
- Il diritto alla detrazione del credito IVA non è precluso dal mancato riporto nella dichiarazione immediatamente successiva quando il credito risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti e sia esercitato entro il termine decadenziale previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo alla sua insorgenza.
- La decadenza dal diritto al recupero del credito IVA opera solo se l'eccedenza non sia stata indicata nella prima dichiarazione utile; la mera omissione di una dichiarazione annuale non basta, da sola, a far perdere il diritto se il credito è comunque tempestivamente fatto valere.
- Nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato, il giudice tributario deve verificare in concreto l'esistenza del credito e dei requisiti sostanziali della detrazione, senza negare il diritto per ragioni meramente formali quando tali presupposti risultino provati o non contestati.
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