Cassazione Civile, Sentenza n. 33067/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva rigettato l'appello promosso da Credito Siciliano S.p.A. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto l'opposizione al precetto opposta dalla banca nei confronti della C. PI. S.r.l. e di Antonino Campochiaro. La ricorrente deduceva di essere cessionaria del credito oggetto del procedimento (per atto del 29/1/2016) e sosteneva quindi di avere interesse e titolarità ad agire nel presente giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che la Lucullo S.r.l., rappresentata da Cerved, fosse estranea al giudizio di merito: la causa riguardava il diritto degli intimati ad agire in esecuzione contro la banca (e non un credito della banca verso gli intimati), per cui la mera cessione di crediti della banca non comportava automaticamente il subentro nella posizione sostanziale e processuale dell'originaria parte. Inoltre non era stata allegata o dimostrata la rappresentanza della banca da parte della ricorrente. La Corte ha altresì rilevato i presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 (versamento di un ulteriore contributo unificato), senza pronunciare sulle spese per l'indefensio degli intimati.
Norme richiamate
art. 615, comma 1, cod. proc. civ.
norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione (opposizione a precetto); nel caso di specie è la procedura invocata dalla banca per contrastare la minaccia di esecuzione
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 (come prorogato)
disciplinava la possibilità di trattare e decidere il ricorso in camera di consiglio senza discussione orale se nessuna parte la richiede; la Corte ha deciso in base a tale disposizione
richiamato per affermare che la parte non può mutare il libello in appello introducendo questioni estranee al thema decidendum; la Corte territoriale aveva rilevato una mutatio libelli inammissibile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115
presente nel testo (con riferimento alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 17, Legge 24/12/2012, n. 228)
prevede il versamento, da parte del ricorrente in determinati casi, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento
Massime di principio
- La mera cessione di crediti da parte di una banca non determina automaticamente il subentro nella posizione processuale inerente a procedimenti promossi contro o da terzi; il cessionario deve avere titolo e, se necessario, essere formalmente sostituito o avere provata rappresentanza per agire nel giudizio originario.
- Per impugnare o partecipare a un giudizio che riguarda il diritto di terzi di agire in esecuzione nei confronti di una banca occorre dimostrare un concreto interesse processuale e la titolarità della posizione che si intende esercitare (es. subentro nel rapporto o conferimento di procura/rappresentanza), altrimenti la domanda è inammissibile per difetto di legittimazione.
- Non è consentito introdurre in appello questioni che configurano una mutatio libelli: le parti non possono cambiare la natura della domanda o del thema decidendum in violazione dell'art. 345 c.p.c.; tali piani di fatto sono rilevabili e possono portare al rigetto.
- In Cassazione la mancanza di legittimazione o di titolarità soggettiva della parte che impugna è causa di inammissibilità del ricorso; chi propone ricorso deve essere parte sostanzialmente interessata e, se non lo è, la Corte lo dichiara inammissibile.
- Se le controparti non si difendono nel giudizio di legittimità (indefensio), la Corte può astenersi dal decidere sulle spese ma può comunque disporre adempimenti procedurali come il riconoscimento di presupposti per il pagamento di contributi unificati previsti dalla legge.
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