Cassazione Civile, Sentenza n. 32921/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società Sicily By Car impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione promossa avverso una cartella di pagamento per sanzioni per violazioni del codice della strada. Sicily By Car sosteneva di aver tempestivamente comunicato al Comune i nominativi dei locatari dei veicoli noleggiati (richiedendo così che la responsabilità fosse concentrata sui locatari ai sensi del combinato disposto degli artt. 196 e 84 cod. strada) e che tale comunicazione avrebbe impedito che i verbali diventassero titolo esecutivo nei suoi confronti; deduceva, pertanto, il difetto di legittimazione passiva e che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. fosse il rimedio idoneo per contestare la cartella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'uso dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per far valere vizi relativi alla notificazione dei verbali o alla legittimazione passiva del noleggiatore: tali profili devono essere tempestivamente contestati mediante i rimedi diretti contro il verbale (impugnazione al prefetto o al giudice di pace ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s.). La Corte ha inoltre chiarito che la mera comunicazione dei nominativi dei locatari non rende ammissibile, in sede di opposizione all'esecuzione, la deduzione di fatti sopravvenuti estintivi o impeditivi della pretesa; l'obbligo di comunicazione non trova adeguata base normativa nell'art. 386 del regolamento di esecuzione e la giurisprudenza prevalente esclude che il locatore sia automaticamente escluso dalla responsabilità solidale. Per la non univocità dell'orientamento giurisprudenziale le spese sono compensate; la ricorrente resta comunque tenuta all'eventuale contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 615 cod. proc. civ.
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione non è idoneo a far valere vizi attinenti alla notificazione del verbale di accertamento o alla legittimazione passiva del destinatario della cartella; questi profili devono essere dedotti con i rimedi diretti contro il verbale.
art. 7 d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
Norma richiamata dalla corte d'appello come disciplina di riferimento per l'opposizione alla cartella; la Corte di Cassazione, tuttavia, ha ribadito che, con riguardo ai vizi connessi al verbale, il rimedio corretto è l'impugnazione del verbale stesso.
art. 196 Codice della strada
l'art. 196 del Codice della strada, nel disciplinare il principio di solidarietà, indica il locatario come responsabile in solido, con l'autore della violazione, nelle ipotesi di infrazioni commesse con veicoli adibiti a locazione senza conducente (art. 84), escludendo da ogni responsabilità le imprese locatrici
La corte sottolinea la rilevanza della disciplina della solidarietà: l'esclusione del locatore dalla responsabilità non è automatica e la giurisprudenza consolidata tende a ritenere che il noleggiatore possa rimanere soggetto passivo, salvo che si provi tempestivamente e adeguatamente l'identificazione del reale trasgressore.
art. 84 Codice della strada
Norma che disciplina la responsabilità per le violazioni commesse con veicoli a noleggio senza conducente; la sua interpretazione incide sulla legittimazione passiva tra proprietario/locatore e locatario.
art. 201 Codice della strada
la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo" ma fatto costitutivo del diritto dell'Amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, i vizi di notificazione incidono sulla sostanziale formazione del diritto sanzionatorio e devono essere impugnati direttamente sul verbale; non giustificano l'opposizione all'esecuzione con riferimento alla cartella.
artt. 203 e 204-bis Codice della strada
Prevedono i rimedi di impugnazione dei provvedimenti e dei verbali: sono i mezzi appropriati per contestare la legittimità dei verbali di accertamento e impedire la trasformazione in titolo esecutivo.
art. 386 regolamento di esecuzione del Codice della strada
La Corte osserva che tale norma non menziona il 'locatore' tra i soggetti obbligati a comunicare in caso di alienazione e non fornisce adeguata base normativa per ritenere un obbligo generalizzato del noleggiatore di comunicare i nominativi; quindi non può essere invocata come fondamento certo dell'onere di comunicazione.
Massime di principio
- Se si è titolari di società di noleggio e si riceve un verbale per infrazione commessa con un veicolo noleggiato, bisogna impugnare il verbale tempestivamente (prefetto o giudice di pace, artt. 203 e 204-bis c.d.s.) per evitare che esso diventi titolo esecutivo contro il noleggiatore.
- La comunicazione dei nominativi dei locatari al Comune, se non prodotta e provata fin dal primo atto giurisdizionale volto a impugnare il verbale, difficilmente rende ammissibile in seguito un'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) basata su fatti "sopravvenuti" estintivi o impeditivi della pretesa.
- I vizi inerenti alla notificazione del verbale o alla costituzione del diritto sanzionatorio devono essere fatti valere con i rimedi diretti sul verbale; l'opposizione all'esecuzione non è lo strumento corretto per sanare tali questioni sostanziali o di notifica.
- La giurisprudenza non è del tutto uniforme: esistono pronunce che riconoscono rilievo alla comunicazione dei locatari, ma l'orientamento più recente e consolidato tende a limitare la possibilità di sollevare questi profili solo in sede di impugnazione del verbale; ciò può giustificare talvolta la compensazione delle spese di lite.
- Modifiche legislative successive al fatto non sono necessariamente applicabili retroattivamente in materia di sanzioni amministrative; non ci si può quindi sempre avvalere di novità più favorevoli per contestare atti o processi già perfezionati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32917/2022 del 09/11/2022
- Sentenza civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32919/2022 del 09/11/2022
- Sentenza civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32920/2022 del 09/11/2022
- Sentenza civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32973/2022 del 09/11/2022
- Sentenza civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32982/2022 del 09/11/2022
- Sentenza civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32995/2022 del 09/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →