Cassazione Civile, Sentenza n. 32920/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione promossa contro una cartella di pagamento per sanzioni derivanti da infrazioni stradali. Sicily By Car sosteneva di aver tempestivamente comunicato al Comune i nominativi dei locatari dei veicoli noleggiati (ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno 15/1/1994) e che, in base al combinato disposto degli artt. 196 e 84 C.d.S., la responsabilità per le violazioni nei casi di noleggio senza conducente ricade sul locatario, non sul locatore; quindi l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sarebbe stata il rimedio procedibile per far valere il difetto di legittimazione passiva risultante da fatti sopravvenuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare vizi inerenti alla formazione del titolo esecutivo derivante dai verbali di accertamento di infrazione stradale; tali vizi devono essere fatti valere tempestivamente con i rimedi specifici (impugnazione al prefetto o al giudice di pace ai sensi degli artt. 203 e 204-bis C.d.S.) prima che il verbale diventi definitivo. La Corte ha chiarito che la comunicazione dei nominativi dei locatari da parte della società di noleggio non può essere valutata come fatto sopravvenuto estintivo della pretesa esecutiva nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione, essendo materia disciplinata dalla normativa e dalla giurisprudenza che impongono di sollevare tali questioni nei termini previsti per l'impugnazione del verbale. Per l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non del tutto univoci la Corte ha compensato integralmente le spese processuali.
Norme richiamate
art. 615 cod. proc. civ.
Strumento di opposizione all'esecuzione: la Corte conferma che non è lo strumento corretto per far valere vizi relativi alla formazione del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento di infrazione stradale; tali vizi vanno dedotti attraverso i rimedi specifici contro il verbale.
art. 7 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (previgente disciplina dell'opposizione alla cartella)
Rimando nella giurisprudenza come rimedio tipico nei casi di vizi della notifica del verbale; la Corte distingue l'ambito di applicazione dell'opposizione prevista da tale norma rispetto all'opposizione ex art. 615 c.p.c.
art. 196 Codice della Strada
Disciplina la solidarietà per il pagamento delle sanzioni e l'elencazione dei soggetti obbligati: la Corte ribadisce che la disciplina complessiva e la ratio dell'art.196 giustificano una interpretazione limitativa della legittimazione passiva del noleggiatore, e che la presunta esclusione di responsabilità del locatore deve essere dedotta in sede di impugnazione del verbale.
art. 84 Codice della Strada
Regola l'indicazione del soggetto obbligato in caso di infrazioni commesse con veicolo a noleggio; la Corte ricostruisce la giurisprudenza che collega art.84 e art.196 ma conclude che la contestazione della responsabilità del proprietario/locatore va fatta con i rimedi contro il verbale.
art. 201 Codice della Strada
Norma sulla contestazione e notificazione della violazione: la Corte richiama la sua rilevanza nel sistema della formazione del credito sanzionatorio e nell'individuazione del momento in cui sorgono i rimedi impugnatori.
art. 203 Codice della Strada
Prevede l'impugnazione dei verbali: la Corte indica che i vizi relativi alla notifica e alla legittimazione passiva devono essere dedotti con i rimedi previsti da questa disposizione.
art. 204-bis Codice della Strada
Prevede il ricorso al prefetto per impugnare il verbale: citata quale via idonea per far valere la dedotta esclusione di responsabilità del noleggiatore prima che il verbale diventi titolo esecutivo.
art. 386 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada
La Corte osserva che tale norma non prevede esplicitamente l'obbligo del locatore (noleggiatore) di comunicare i nominativi e quindi non appare idonea a fondare un obbligo incontroverso di comunicazione che valga a creare un fatto sopravvenuto estintivo.
Cass. Sez. Un., sent. n. 22080/2017 (giurisprudenza citata)
Le Sezioni Unite hanno affermato che l'omessa/tardiva notificazione del verbale non impedisce la formazione del titolo esecutivo ma incide sul diritto sostanziale della P.A. a riscuotere; per questo motivo i vizi di notifica devono essere fatti valere avverso il verbale e non con opposizione all'esecuzione. La Corte richiama questo principio come base per escludere l'opposizione ex art.615.
Cass. ord. Sez. 3, n. 10833/2020 (giurisprudenza citata)
Pronuncia favorevole, nella fattispecie, alla deduzione del noleggiatore che aveva comunicato i nominativi, ma la Corte di legittimità in questa sentenza distingue e precisa che, in via generale e secondo l'orientamento prevalente, la tutela deve avvenire tramite impugnazione del verbale.
Massime di principio
- L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non è lo strumento adeguato per contestare vizi inerenti alla formazione del titolo esecutivo costituito da verbali di violazione del Codice della Strada; tali vizi devono essere fatti valere con i rimedi specifici contro il verbale (prefetto o giudice di pace) prima della definitività del verbale.
- La comunicazione, da parte del noleggiatore, dei nominativi dei locatari è importante e può influire sulla responsabilità sostanziale, ma non può essere invocata in sede di opposizione all'esecuzione come fatto sopravvenuto estintivo: la prova e l'impugnazione devono essere tempestive e avvenire nella sede competente e nei termini previsti.
- Il regime di responsabilità previsto dagli artt. 84 e 196 C.d.S. va interpretato tenendo conto della finalità della norma (agevole identificazione del soggetto tenuto al pagamento): quando la comunicazione dei locatari è obbligatoria o rilevante, il noleggiatore deve comunque agire nei termini per impedire la definitività del verbale.
- La giurisprudenza non è del tutto univoca; per ridurre il rischio di azioni esecutive contro il noleggiatore è consigliabile conservare e poter provare tempestive e formali comunicazioni delle generalità dei locatari e, comunque, proporre impugnazioni dei singoli verbali nei termini indicati dalla legge.
- La legge più favorevole non opera retroattivamente nelle sanzioni amministrative: modifiche normative intervenute successivamente non possono essere applicate per annullare effetti già prodotti da procedure sanzionatorie concluse, salvo chiari presupposti normativi.
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