Cassazione Penale, Sentenza n. 25974/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per bancarotta semplice documentale. Hanno dedotto: (1) violazione di legge e vizi di motivazione per il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto e la marginalità dell'apporto (soprattutto per Daniele); (2) errata esclusione dell'attenuante speciale di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare, per non avere la Corte valutato le ridotte dimensioni dell'impresa, il limitato volume d'affari, la modesta entità del passivo e la breve durata dell'attività della fallita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo in parte generico e, comunque, ha condiviso la motivazione della Corte territoriale secondo cui la non particolare tenuità del fatto risultava adeguatamente motivata dalla rilevata omessa tenuta dell'intero corredo contabile e dall'impossibilità per il curatore di ricostruire il patrimonio della società o le cause del fallimento; tale valutazione, logicamente motivata, è inattaccabile in questa sede. Sul secondo motivo ha confermato che l'attenuante di cui all'art. 219 l.f. non può essere parametrata al mero ammontare del passivo fallimentare: il danno da valutare è quello direttamente cagionato dal reato (impossibilità di ricostruire la contabilità, impedimento all'esercizio di azioni a tutela dei creditori, diminuzione dell'attivo ripartibile). In particolare, l'assenza totale delle scritture contabili impedisce di dimostrare la speciale tenuità del danno e non può essere interpretata a favore dell'imputato. Pertanto i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata sulla base della concreta offensività dell'atto; la Corte ha ritenuto che, quando è logicamente motivata la non sussistenza della particolare tenuità, tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità.
art. 219, comma terzo, legge fallimentare
L'attenuante per speciale tenuità del danno si riferisce al danno effettivamente cagionato dal fatto di reato e non all'ammontare generico del passivo fallimentare; nel caso di bancarotta documentale la valutazione deve considerare l'impatto dell'omessa contabilità sull'impossibilità di ricostruire la situazione aziendale e sull'azione dei creditori.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5: sent. n. 44443/2012 Robbiano; sent. n. 11725/2019 Camorani; sent. n. 7888/2018 Bovini)
Rv. 253778; Rv. 279098; Rv. 275345
Costante orientamento secondo cui: (i) il danno rilevante per l'art. 219 l.f. è quello direttamente cagionato dal reato, non il mero ammontare del passivo; (ii) l'assenza totale dei libri contabili impedisce di valutare la tenuità del danno e non può essere interpretata a favore dell'imputato; (iii) la mera dimensione dell'impresa o la breve durata dell'attività non sono, di per sé, decisive se manca la prova della ridotta offensività del fatto.
Massime di principio
- La valutazione della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una motivazione concreta e specifica sulla scarsa offensività del fatto: valutazioni generiche o non confrontate con la motivazione del giudice sono destinate al rigetto.
- Nelle fattispecie di bancarotta documentale il parametro per l'attenuante speciale (art. 219 l.f.) è il danno direttamente derivante dall'omessa tenuta delle scritture: se l'omissione impedisce la ricostruzione della gestione e del patrimonio, difficilmente si potrà riconoscere la special tenuità.
- L'assenza totale dei libri contabili costituisce ostacolo alla prova della tenuità del danno e non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato.
- La determinazione dell'"abitualità" o della continuatività del comportamento può influire sulla valutazione della offensività; tuttavia, anche se il fatto fosse non istantaneo, la Corte può fondare la decisione sull'entità del danno e sull'omessa contabilità.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione è molto deferente alle valutazioni di fatto e di motivazione del giudice di merito quando queste siano logiche e non manifestamente incomplete; i motivi che non si confrontano con la motivazione specifica del giudice sono inammissibili o infondati.
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