Sentenza del 13/01/2016 n. 384 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE A MEZZO RUOLI - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE - Nullità della notifica - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa dopo il controllo automatizzato delle dichiarazioni Mod. Unico 2001 e 2002, per omessi o tardivi versamenti di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e per omessi versamenti IRAP e IRPEG. La società aveva impugnato la cartella e, dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Roma il 30 novembre 2007 e dell'appello da parte della Commissione tributaria regionale di Roma il 20 novembre 2008, ha proposto sette motivi di ricorso: nullità della notifica della cartella, sostenendo che non fosse sanabile per raggiungimento dello scopo; decadenza dell'Amministrazione dalla formazione dei ruoli; nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento; nullità per mancata sottoscrizione; carenza di motivazione; omessa pronuncia sull'insussistenza della pretesa, in particolare per un versamento di 1.423 euro già effettuato; e omessa valutazione delle ragioni contro l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la nullità della notifica della cartella può essere sanata se l'atto ha raggiunto il proprio scopo. Ha rigettato il secondo, perché i termini applicabili alle dichiarazioni 2001 e 2002 non erano scaduti: la cartella, notificata il 22 giugno 2006, rientrava nel regime transitorio e poteva essere notificata entro il 31 dicembre 2006. Ha rigettato il terzo, poiché la sanzione per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento si applicava ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, mentre la cartella in questione era anteriore. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata dimostrazione che la questione della sottoscrizione fosse stata proposta nei gradi di merito; il quinto è stato dichiarato inammissibile per inidoneità del quesito di diritto. Ha accolto il sesto e il settimo motivo per omessa motivazione della CTR: non aveva esaminato né la deduzione del pagamento di 1.423 euro né le argomentazioni contro le sanzioni. Ha quindi cassato parzialmente la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame di questi due punti e per la regolazione delle spese del giudizio di Cassazione. La decisione non riconosce direttamente l'inesistenza del debito o l'esclusione delle sanzioni: rimette tali questioni al giudice di rinvio.
Norme richiamate
A maggior ragione la regola della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto è applicabile alla cartella di pagamento, atto della riscossione avente la duplice natura di comunicazione dell'estratto del ruolo e di intimazione ad adempiere ( D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 2), di contenuto corrispondente al titolo esecutivo e dell'atto di precetto del processo di esecuzione disciplinati dal codice di rito.
La nullità della notifica della cartella può essere sanata quando la cartella abbia comunque raggiunto il suo scopo. La regola si applica anche a questo atto della riscossione, in ragione della sua funzione di comunicazione del ruolo e di intimazione ad adempiere.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi, quale l'avviso di accertamento, non osta che ad essi sia applicabile il regime di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto previsto per gli atti processuali dagli artt. 156 e 160 c.p.c. , considerato anche l'espresso richiamo alle norme sulla notificazioni dettate dal c.p.c. contenuto nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60.
Il richiamo alle regole del codice di procedura civile sulle notificazioni consente di applicare agli atti tributari la sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche se hanno natura sostanziale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 2
A maggior ragione la regola della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto è applicabile alla cartella di pagamento, atto della riscossione avente la duplice natura di comunicazione dell'estratto del ruolo e di intimazione ad adempiere ( D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 2), di contenuto corrispondente al titolo esecutivo e dell'atto di precetto del processo di esecuzione disciplinati dal codice di rito.
La cartella assolve sia alla funzione di comunicare l'estratto del ruolo sia a quella di intimare il pagamento; per questo la Cassazione la considera assimilabile, quanto alla funzione, al titolo esecutivo e al precetto.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, lett. a), nel testo applicabile
Il D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 octies convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 112, ha prorogato il termine per l'iscrizione a ruolo previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, lett. a) (relativo alla iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ex art. 36 bis) al 31.12.2005, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002.
Per le somme derivanti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni 2001 e 2002, il termine di iscrizione a ruolo era stato prorogato al 31 dicembre 2005; la Cassazione ha inoltre considerato il successivo regime transitorio per i termini di notifica della cartella.
D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2-octies, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 112
Il D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 octies convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 112, ha prorogato il termine per l'iscrizione a ruolo previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, lett. a) (relativo alla iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ex art. 36 bis) al 31.12.2005, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002.
La proroga ha fissato al 31 dicembre 2005 il termine per l'iscrizione a ruolo delle somme liquidate in relazione alle dichiarazioni presentate nel 2001 e nel 2002.
L. 31 luglio 2005, n. 156, art. 5-ter, di conversione del D.L. 17 giugno 2005, n. 106
La cartella in oggetto, dichiaratamente notificata in data 22.6.2006 ed emessa a seguito della liquidazione effettuata a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis è soggetta alla disciplina transitoria prevista dal citato D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. a) e b); pertanto essa doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del 2002, ed entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del 2001, termini entrambi scadenti alla data del 31.12.2006.
Il regime transitorio applicabile alle cartelle derivanti dalle dichiarazioni 2001 e 2002 consentiva la notifica entro il 31 dicembre 2006; la cartella notificata il 22 giugno 2006 era quindi tempestiva.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. a) e b)
La cartella in oggetto, dichiaratamente notificata in data 22.6.2006 ed emessa a seguito della liquidazione effettuata a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis è soggetta alla disciplina transitoria prevista dal citato D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. a) e b); pertanto essa doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del 2002, ed entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del 2001, termini entrambi scadenti alla data del 31.12.2006.
Per le cartelle relative alle somme iscritte a ruolo in seguito alla liquidazione delle dichiarazioni 2001 e 2002, il regime transitorio prevedeva termini di notifica che, nel caso concreto, scadevano il 31 dicembre 2006.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31
La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 , ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, e che la L. n. 212 del 2000, art. 7 è norma sprovvista di sanzione.
La nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento opera soltanto per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008; non si applica retroattivamente alle cartelle riferite a ruoli precedenti.
La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 , ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, e che la L. n. 212 del 2000, art. 7 è norma sprovvista di sanzione.
L'art. 7, da solo, non prevede una sanzione di nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento; per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008 tale omissione non rende nulla la cartella.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché il quesito di diritto formulato a suo sostegno era inidoneo ai sensi di questa disposizione.
La società aveva dedotto la violazione del divieto di omessa pronuncia. La Cassazione ha accolto il motivo sotto il profilo dell'omessa motivazione: la CTR non aveva esaminato la deduzione relativa al pagamento di 1.423 euro.
Massime di principio
- La nullità della notifica di una cartella non comporta automaticamente l'invalidità definitiva dell'atto: può essere sanata quando la notificazione abbia comunque consentito al destinatario di conoscere l'atto e questo abbia raggiunto il proprio scopo.
- Per valutare la decadenza dalla riscossione occorre individuare il regime temporale applicabile alla specifica dichiarazione e alla specifica cartella, comprese eventuali proroghe e disposizioni transitorie; non basta fare riferimento alla disciplina oggi vigente.
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento determina nullità solo nei casi e a partire dalla decorrenza espressamente stabiliti dalla legge; nel caso deciso, la regola riguardava i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008.
- La Cassazione può cassare la sentenza per omessa motivazione se il giudice di merito non esamina una deduzione decisiva, come un pagamento parziale o le ragioni addotte per contestare le sanzioni; ciò non equivale però a dichiarare fondate tali deduzioni, che devono essere valutate dal giudice di rinvio.
- Le questioni processuali devono essere state tempestivamente introdotte e mantenute nei gradi di merito e devono essere esposte in modo conforme ai requisiti del ricorso per Cassazione; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
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