Sentenza del 13/01/2016 n. 370 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l’illegittimità della cartella di pagamento emessa a carico di M.M.L. per IRPEF 1995, a seguito della liquidazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La controversia riguardava gli effetti della definizione agevolata prevista dall’art. 12 della legge n. 289/2002, richiesta dal coniuge codichiarante e obbligato solidale, che aveva pagato in due rate l’importo dovuto. Nel corso del giudizio di cassazione la contribuente ha inoltre prodotto la sentenza della CTP di Roma dell’11 aprile 2011, passata in giudicato, che aveva accolto il ricorso del coniuge contro il diniego della definizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che la sentenza della CTP di Roma, pur non costituendo giudicato esterno in senso tecnico perché pronunciata tra parti diverse, fosse idonea a produrre efficacia riflessa nel giudizio: aveva infatti accertato la validità della definizione agevolata richiesta dal coniuge codichiarante, obbligato solidale, per l’intero importo iscritto a ruolo con riferimento alla medesima dichiarazione dei redditi. È quindi rimasta ferma l’illegittimità della cartella. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 289/2002
avendo accertato la validità della definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 12, richiesta dal coniuge codichiarante della controricorrente, obbligata solidale, per l'intero importo iscritto a ruolo e recato dalla cartella di pagamento emessa in relazione alla medesima dichiarazione dei redditi di cui al presente giudizio;
La definizione agevolata richiesta dal codichiarante obbligato solidale e valida per l’intero importo a ruolo può rilevare anche nel giudizio relativo alla cartella emessa a carico dell’altro soggetto solidalmente obbligato, quando si riferisce alla stessa dichiarazione.
Art. 2909 c.c.
pur non potendo configurare giudicato esterno in senso tecnico ai sensi dell'art. 2909 c.c., essendo stata resa tra parti diverse, è tuttavia certamente idonea a spiegare efficacia riflessa nel presente giudizio
Una sentenza passata in giudicato resa tra parti diverse non costituisce giudicato esterno in senso tecnico nel nuovo processo, ma può produrre efficacia riflessa quando accerta una situazione giuridica rilevante anche per la controversia successiva.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
La disposizione è indicata come base della liquidazione della dichiarazione da cui era derivata la cartella impugnata; nel testo riportato la Corte non ne fornisce una specifica interpretazione.
Massime di principio
- La definizione agevolata validamente perfezionata da un codichiarante può incidere sulla posizione dell’altro coobbligato quando riguarda l’intero importo iscritto a ruolo e la medesima dichiarazione dei redditi.
- Una pronuncia passata in giudicato tra soggetti diversi non vincola automaticamente le parti come giudicato esterno ai sensi dell’art. 2909 c.c.; può però avere efficacia riflessa se l’accertamento compiuto è rilevante per il rapporto controverso.
- Per valutare l’effetto di un pagamento o di una definizione agevolata nei confronti di un coobbligato occorre verificare che la definizione sia stata riconosciuta valida e che copra l’intero debito comune oggetto della cartella.
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