Sentenza del 13/01/2016 n. 94 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RICORSO PER REVOCAZIONE - Presupposti - Sopravvenienza di nuove circostanze - Presunto errore di percezione del collegio giudicante - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato rigettato: il presunto errore di percezione non rientra tra i casi tassativi previsti dall’art. 395 c.p.c. Il testo non riporta ulteriori statuizioni, né informazioni su spese, importi, date o sul giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza sostenendo che il collegio giudicante fosse incorso in un errore di percezione. Il testo non specifica i fatti, le circostanze asseritamente nuove né il contenuto della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Art. 395 c.p.c.
Il preteso "errore di percezione" commesso dall'organo giudicante non rientra assolutamente nell'elenco dei casi previsti dall'articolo 395 c.p.c. da ciò conseguendo il rigetto del ricorso in commento.
La revocazione è ammessa soltanto nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c.; un asserito errore di percezione, se non riconducibile a uno di tali casi, non consente di ottenere la revocazione.
Massime di principio
- La revocazione è un mezzo d’impugnazione straordinario e a motivi tassativi: non basta contestare la valutazione o la percezione del giudice, ma occorre ricondurre il vizio a uno specifico caso previsto dalla legge.
- La sopravvenienza o scoperta di circostanze rilevanti può fondare la revocazione solo nei limiti e alle condizioni stabiliti dall’art. 395 c.p.c.; il testo non precisa quale specifica ipotesi fosse invocata nel caso concreto.
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