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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11870/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente ha sostenuto di non aver ricevuto ritualmente due avvisi di accertamento tributari, assumendo che le raccomandate inviate ex art. 140 c.p.c. fossero state recapitate presso un indirizzo diverso da quello di residenza risultante dalle certificazioni anagrafiche e che la firma apposta sugli avvisi di ricevimento non fosse la sua ma quella di un omonimo nipote. Ha quindi promosso querela di falso per far accertare la falsità della sottoscrizione sugli avvisi di ricevimento e, in appello, ha esteso la prospettazione alla falsità dell’attestazione di notificazione. In cassazione ha dedotto quattro motivi: omissione della comunicazione al Pubblico Ministero degli atti relativi alla querela di falso; violazione dell’art. 140 c.p.c. per inesistenza della notificazione; errata conferma dell’inammissibilità della querela di falso sulla sottoscrizione; violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto nuova la domanda di accertamento della falsità dell’attestazione di notificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo, terzo e quarto. Ha affermato che l’intervento del Pubblico Ministero non era necessario nella fase preliminare della querela di falso, poiché esso è richiesto solo nella fase di accertamento del falso. Ha inoltre osservato che la questione dell’inesistenza della notificazione non era scrutinabile nel giudizio di cassazione nel modo dedotto, essendo devoluta alla giurisdizione tributaria, e comunque ha richiamato elementi di fatto contrari alla tesi del ricorrente, tra cui la residenza effettiva all’epoca della notifica. Quanto ai motivi sulla querela di falso e sulla novità della domanda, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte d’appello secondo cui in primo grado era stata dedotta la falsità della firma sugli avvisi di ricevimento, mentre in appello era stata proposta la diversa domanda di falsità dell’attestazione di notificazione, con mutamento del tema decisorio precluso dall’art. 345 c.p.c.; ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva riportato il testo dell’atto introduttivo in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti e con l’ulteriore importo dovuto per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Disciplina la notificazione eseguita con formalità sostitutive; nel caso, la Corte non ha accolto la censura sull'inesistenza della notifica.

  • art. 221 c.p.c.

    Nella querela di falso, l'intervento del Pubblico Ministero è necessario nella fase di accertamento del falso, non nella fase preliminare sull'ammissibilità della domanda e sulla rilevanza del documento.

  • art. 70, n. 5, c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 221 c.p.c. in tema di intervento del Pubblico Ministero nel giudizio di falso.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa errori decisivi nella valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non è consentito mutare il tema decisorio: la domanda di falsità dell'attestazione di notificazione è stata ritenuta nuova rispetto alla domanda di falsità della firma sugli avvisi di ricevimento.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve riportare specificamente il contenuto dell'atto processuale rilevante; la mancata trascrizione dell'atto introduttivo è stata valorizzata come carenza del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio in caso di rigetto.

  • art. 221, terzo comma, c.p.c.

    Prevede la disciplina dell'intervento del Pubblico Ministero nella querela di falso, limitato alla fase di accertamento del falso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di querela di falso l'intervento del Pubblico Ministero è necessario solo nella fase in cui si procede all'accertamento della falsità del documento e non nella fase preliminare di verifica dell'ammissibilità della domanda o della rilevanza del documento.
  • La proposizione in appello di una domanda che sposti il fuoco dall'accertamento della falsità della sottoscrizione sull'atto al diverso accertamento della falsità dell'attestazione di notificazione integra un mutamento del tema decisorio vietato dall'art. 345 c.p.c.
  • La deduzione in cassazione di censure che presuppongano il contenuto di un atto processuale richiede l'osservanza dell'onere di specifica trascrizione o indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La censura sulla regolarità della notificazione deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto svolti dai giudici di merito e con il concreto dato anagrafico e residenziale rilevante al momento della notifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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