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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13860/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Due società avevano concluso, il 23 febbraio 2004, contratti preliminari collegati aventi a oggetto la cessione di un complesso commerciale di circa 4.000 metri quadrati e la costruzione, da parte della società acquirente, di un nuovo edificio artigianale da rivendere alla società originaria proprietaria per Euro 10.681.000,00 oltre IVA. Era stato inoltre previsto che quest’ultima potesse subentrare nel leasing entro 24 mesi. A garanzia delle obbligazioni fu consegnato un assegno di Euro 1.000.000,00, sulla cui fotocopia era stata aggiunta la dicitura «da restituirsi all’atto di compravendita con la società di leasing». Ritenendo che l’opera presentasse vizi e difetti e in considerazione della crisi della società costruttrice, la società beneficiaria pose l’assegno all’incasso il 5 maggio 2010, ma il titolo risultò scoperto. La società costruttrice, poi fallita, ottenne il sequestro giudiziario dell’assegno e instaurò il giudizio di merito per ottenerne la restituzione. Dopo la cancellazione dal registro delle imprese della società beneficiaria, il giudizio fu riassunto; la notificazione dell’atto di riassunzione al socio unico fu dichiarata nulla, ma i giudici di merito decisero comunque la controversia. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 13 novembre 2013, accertò il corretto adempimento degli obblighi della società costruttrice, le riconobbe proprietà e possesso dell’assegno e condannò il socio a Euro 10.000,00 di danni. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza dell’8 settembre 2017, respinse il gravame. Il socio propose sette motivi: (1) nullità della notificazione dell’atto di riassunzione e necessità di rimettere la causa al primo giudice; (2) erronea negazione del suo interesse a impugnare; (3) omesso esame della dedotta tardività dell’instaurazione del giudizio di merito rispetto al termine di sessanta giorni; (4) violazione delle norme sul termine per l’instaurazione del giudizio e sulla perdita di efficacia del sequestro; (5) erronea individuazione del socio come destinatario della riassunzione, extrapetizione soggettiva e ulteriori vizi relativi alla riassunzione; (6) ultrapetizione e illegittima trasformazione dell’azione personale di restituzione dell’assegno in azione reale; (7) illegittima regolazione delle spese e condanna al doppio contributo unificato.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri sei, senza pronunciarsi nel merito sulle relative questioni. La nullità della notificazione dell’atto di riassunzione era stata riconosciuta dalla sentenza d’appello e, in mancanza di ricorso incidentale condizionato, sul punto si era formato giudicato interno. La Corte ha precisato che la fattispecie riguardava la nullità della notificazione dell’atto di riassunzione tempestivamente depositato, non la nullità dell’atto di riassunzione: in tale ipotesi, non essendovi stata costituzione del destinatario né sanatoria per raggiungimento dello scopo, il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, in applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Brescia, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    Nel caso che occupa, pertanto, essendo il S. – all’esito della riassunzione – rimasto contumace innanzi al Tribunale, e risultado “nullo il relativo grado di giudizio”, il “giudice di appello” (e, “in mancanza, la Corte di Cassazione”), è tenuto “a rimettere le parti dinanzi al primo giudice”

    La nullità della notificazione dell’atto di riassunzione, quando abbia determinato la contumacia della parte e la nullità del relativo grado, impone la rimessione delle parti al primo giudice; la regola è applicata in via analogica.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    L’accoglimento del primo motivo comporta, in uno con l’assorbimento degli altri, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio – ex art. 383 c.p.c., comma 3 – al Tribunale di Brescia, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

    Accolta la censura processuale che richiede la rimessione della causa al primo giudice, la Cassazione dispone il rinvio al Tribunale competente in diversa composizione per la decisione di merito e per le spese.

  • art. 160 c.p.c.

    Nel caso che occupa, pertanto, essendo il S. – all’esito della riassunzione – rimasto contumace innanzi al Tribunale, e risultado “nullo il relativo grado di giudizio”, il “giudice di appello” (e, “in mancanza, la Corte di Cassazione”), è tenuto “a rimettere le parti dinanzi al primo giudice”, (vedi Cass. Sez. 2, sent. 2481 del 1999, cit.), non ricorrendo l’ipotesi della costituzione, e dunque della sanatoria della nullità per avvenuto raggiungimento dello scopo, del resto sancita – per la notificazione – dal combinato disposto dell’art. 160 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 3.

    La nullità della notificazione non risulta sanata quando il destinatario non si costituisce e l’atto non raggiunge il suo scopo; in tale situazione resta necessario rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Nel caso che occupa, pertanto, essendo il S. – all’esito della riassunzione – rimasto contumace innanzi al Tribunale, e risultado “nullo il relativo grado di giudizio”, il “giudice di appello” (e, “in mancanza, la Corte di Cassazione”), è tenuto “a rimettere le parti dinanzi al primo giudice”, (vedi Cass. Sez. 2, sent. 2481 del 1999, cit.), non ricorrendo l’ipotesi della costituzione, e dunque della sanatoria della nullità per avvenuto raggiungimento dello scopo, del resto sancita – per la notificazione – dal combinato disposto dell’art. 160 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 3.

    La nullità della notificazione può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, ma non quando il destinatario sia rimasto contumace e non vi sia stata costituzione.

Massime di principio

  • La nullità dell’atto di riassunzione e la nullità della notificazione dell’atto di riassunzione sono ipotesi processuali distinte: la prima, secondo il principio richiamato dalla Corte, non comporta di per sé la rimessione al primo giudice; la seconda, se l’atto è stato tempestivamente depositato, richiede la rinnovazione della notificazione e comporta la rimessione della causa al primo giudice.
  • Quando la notificazione dell’atto di riassunzione è nulla e il destinatario resta contumace, determinando la nullità del relativo grado di giudizio, il giudice d’appello deve rimettere le parti al primo giudice, in applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c.
  • La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo soltanto quando tale risultato si sia verificato; la contumacia del destinatario, in assenza di costituzione, esclude nel caso deciso la sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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