Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12761/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente propone ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) violazione di legge (riferimento agli artt. 309, co. 5 e 10 c.p.p.) e vizio di motivazione per il mancato deposito, da parte della Procura, delle trascrizioni delle intercettazioni autorizzate effettuate dalla Polizia Giudiziaria sui telefoni cellulari; l'eccezione è tesa a rendere inutilizzabili tali intercettazioni; (2) vizio di motivazione circa i presunti mancati gravi indizi di colpevolezza: si contesta che gli indizi indicati dal Tribunale siano soltanto congetture, privi di riscontri logici e probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha richiamato il principio della inammissibilita per aspecificità dell'impugnazione che eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento di prova senza dedurne la sua decisività con la cosiddetta prova di resistenza; il ricorrente non ha specificato l'incidenza pratica dell'eventuale esclusione delle intercettazioni. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale conforme e adeguata: il Tribunale aveva fondato la misura cautelare su molteplici e concordanti indizi diversi dal contenuto delle intercettazioni (analisi tabulati telefonici, celle agganciate dall'utenza in uso all'indagato, corrispondenza fisica con la descrizione fornita dalla vittima e con la fotografia acquisita, movimenti dall'area Puglia->Milano->Trento e ritorno, incontri con i coindagati, plurimi contatti tra indagati, uso di una mola a disco per forzare la cassaforte). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e resta ferma l'ordinanza del Tribunale (che aveva annullato limitatamente il riconoscimento del pericolo di fuga e confermato il resto). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    L'eccezione riguardante l'inutilizzabilità di elementi probatori va prospettata con specificità e va dimostrata nella sua incidenza decisiva; se non si dimostra la decisività (prova di resistenza) il motivo è inammissibile per aspecificità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024–02

    Richiamato il principio consolidato secondo cui non è sufficiente eccepire l'inutilizzabilità di una prova senza spiegare come la sua esclusione avrebbe inciso sul convincimento decisivo del giudice; occorre dimostrare l'effetto determinante della prova impugnata

Massime di principio

  • Per impugnare con successo l'utilizzabilità di una prova (es. intercettazioni) occorre dimostrare concretamente che la sua esclusione avrebbe fatto venir meno il convincimento del giudice (cd. prova di resistenza); eccezioni generiche sono inammissibili.
  • La Corte valuta complessivamente le risultanze: i dati tecnici (tabulati, celle), la corrispondenza con descrizioni fotografiche e i movimenti temporali e spaziali costituiscono elementi di prova rafforzativi e possono sorreggere la misura cautelare anche in assenza o esclusione di intercettazioni.
  • In presenza di prove prevalentemente di natura indiziaria, la loro efficacia viene apprezzata sulla base della pluralità, concordanza e coerenza logico-temporale degli indizi e dell'assenza di spiegazioni alternative plausibili.
  • La difesa che contesta il mancato deposito di trascrizioni di intercettazioni dovrebbe sollevare tempestivamente la questione in modo specifico, dimostrare il pregiudizio concreto e spiegare perché, senza quelle trascrizioni, la posizione probatoria rimarrebbe insufficiente.
  • Nel valutare i ricorsi in Cassazione è cruciale distinguere tra censure di diritto formali e censure che richiedono la rideterminazione del convincimento: le prime devono essere precise e dimostrate; le seconde sono difficilmente accolte se il giudice del merito ha motivato la decisione sulla base di altri elementi probatori solidi.
  • Conseguenza pratica: un ricorso rigettato comporta normalmente la condanna alle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p., quindi valutare rapporto costo-beneficio prima di proporre impugnazioni generiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.