Sentenza del 29/02/2016 n. 1150 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Nullità - Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Legittimazione - Delega - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'avviso di accertamento è stato ritenuto nullo per violazione dei requisiti di sottoscrizione previsti dall'art. 42 del D.P.R. 600/1973. La delega di firma deve indicare le ragioni del conferimento, la durata o il termine di validità e il nominativo del soggetto delegato; non sono sufficienti deleghe impersonali o generiche.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento perché non risultava sottoscritto dal capo dell'ufficio né da un delegato appartenente alla carriera direttiva, come richiesto dall'art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. 600/1973. La delega prodotta, essendo impersonale e priva dell'indicazione nominativa del delegato e del termine di validità, non consentiva di verificare la legittimazione del sottoscrittore.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973, art. 42, comma 1
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
D.P.R. 600/1973, art. 42, comma 3
La mancanza della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un delegato legittimato comporta la nullità dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal titolare dell'ufficio oppure da un delegato dotato dei requisiti previsti dalla legge.
- La delega di firma deve essere sufficientemente specifica: deve indicare almeno il soggetto delegato, le ragioni della delega e il relativo periodo di validità.
- Le deleghe impersonali, generiche o prive di elementi che consentano di verificare la legittimazione del firmatario possono determinare la nullità dell'atto impositivo.
- In caso di contestazione, l'Amministrazione deve poter dimostrare l'esistenza e la validità della delega al momento della sottoscrizione dell'avviso.
- La verifica della sottoscrizione e della delega costituisce un controllo preliminare importante per valutare la validità formale di un atto di accertamento.
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