Sentenza del 29/02/2016 n. 48 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella TARSU relativa all'anno 2003, sostenendo che mancasse il presupposto impositivo perché aveva trasferito la sede legale in altro Comune dal 5 agosto 2002 e non svolgeva più attività presso l'immobile originario. Ha inoltre sostenuto che il trasferimento della sede e l'effettiva cessazione dell'occupazione fossero sufficienti a escludere il tributo, anche in assenza di una specifica denuncia di cessazione. Il Comune ha eccepito che la società risultava iscritta nei ruoli TARSU e non aveva comunicato tempestivamente alcuna variazione o cessazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo dovuta la TARSU. La società, iscritta nei ruoli dal 1997, avrebbe dovuto presentare tempestivamente la denuncia di cessazione e dimostrare concretamente la cessazione dell'occupazione o detenzione dell'immobile. Il solo trasferimento della sede legale non è stato considerato sufficiente, poiché l'immobile avrebbe potuto continuare a essere utilizzato per l'attività sociale. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, liquidate in 700 euro.
Norme richiamate
Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993
La tassa è dovuta da chi occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
Il presupposto della TARSU è l'occupazione o detenzione dell'immobile, non il semplice fatto che esso costituisca la sede legale della società.
Art. 64, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 507/1993
La cessazione dell'occupazione deve essere denunciata; in mancanza, il contribuente deve dimostrare che la tassa non è dovuta per gli anni successivi perché è venuta meno l'occupazione.
La cessazione produce effetti secondo le modalità e i termini previsti dalla legge e, in caso di omessa denuncia tempestiva, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva cessazione dell'occupazione.
Art. 70, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
La denuncia originaria conserva efficacia negli anni successivi; il contribuente deve comunicare ogni variazione, inclusa la cessazione dell'occupazione. L'omessa denuncia può essere interpretata come mantenimento delle condizioni dichiarate.
Cassazione civile, Sez. 6, sentenza n. 18022 del 24 luglio 2013; Cassazione civile, Sez. 5, sentenza n. 21508 del 7 novembre 2005
La scelta del contribuente di non presentare per un'annualità successiva alla prima una denuncia di variazione della TARSU ha il significato di un rinnovo implicito della dichiarazione originaria.
L'assenza di una denuncia di variazione o cessazione mantiene, in linea generale, l'efficacia della precedente iscrizione e non consente di escludere automaticamente il tributo.
Massime di principio
- Per i tributi collegati all'occupazione o detenzione di locali, il trasferimento della sede legale non dimostra da solo che l'immobile sia stato abbandonato o non più utilizzato.
- Il contribuente deve presentare tempestivamente una denuncia di cessazione o variazione e conservarne la prova documentale.
- In caso di omessa denuncia, l'amministrazione può continuare a considerare valide le condizioni risultanti dalla denuncia originaria e iscrivere il tributo per gli anni successivi.
- Per superare la presunzione di continuità dell'occupazione occorre fornire elementi concreti, come riconsegna dell'immobile, cessazione delle utenze, stato di inutilizzabilità, contratto risolto o altra documentazione idonea.
- La denuncia tardiva di cessazione, soprattutto se incompleta o non documentata, normalmente produce effetti solo dalla data o dal periodo previsto dalla disciplina applicabile e non necessariamente per le annualità precedenti.
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