Sentenza del 29/02/2016 n. 1122 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Consolidato - Marchi e brevetti - Licenza d'uso - Royalties infragruppo - Congruità dei prezzi di trasferimento - Onere dell'Amministrazione finanziaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica della percentuale di royalty non può essere validamente fondata soltanto su tassi standard o su documenti di prassi astratti e datati. L'Amministrazione deve dimostrare, attraverso un'analisi effettiva dei beni immateriali e delle funzioni svolte dal licenziatario, quale sia il valore di mercato della remunerazione. In assenza di tale analisi, la pretesa fiscale risulta non adeguatamente motivata e non può essere confermata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la congruità dei prezzi di trasferimento applicati in contratti infragruppo di licenza d'uso di marchi e brevetti. L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto non congrua la percentuale di royalty applicata, considerandola inferiore al valore di mercato, e ha proceduto alla rettifica. Il principio affermato richiede tuttavia che l'Amministrazione svolga un'analisi concreta e individualizzata del corretto tasso di royalty, considerando le caratteristiche degli specifici beni immateriali e il ruolo del licenziatario nella catena del valore. Non è sufficiente richiamare o applicare in modo apodittico percentuali ricavate da documenti di prassi risalenti.
Norme richiamate
Principio di libera concorrenza e disciplina dei prezzi di trasferimento
Le remunerazioni infragruppo devono essere determinate in modo coerente con il valore normale o di mercato, ma la verifica richiede un confronto concreto e attendibile con operazioni comparabili.
Cassazione, sentenza n. 8129/2012
Richiamata come precedente a sostegno della necessità di una verifica effettiva della congruità delle condizioni economiche infragruppo.
Cassazione, sentenza n. 16853/2013
Richiamata come precedente secondo cui la determinazione dei valori di mercato deve fondarsi su un'analisi concreta e non su criteri astratti o meramente presuntivi.
Massime di principio
- In una verifica fiscale sulle royalties infragruppo, l'Amministrazione deve provare in modo analitico perché il tasso applicato non sia conforme al mercato.
- Non è sufficiente utilizzare percentuali standard tratte da circolari o documenti di prassi, soprattutto se risalenti e non riferiti alle caratteristiche specifiche dell'operazione.
- L'analisi deve considerare natura, valore e sfruttabilità dei marchi o brevetti, oltre alle funzioni, ai rischi e al contributo economico del soggetto licenziatario.
- Il contribuente può contestare la rettifica quando manca un'analisi di comparabilità concreta o quando la percentuale sostitutiva è stata determinata in modo apodittico.
- La congruità di una royalty deve essere valutata caso per caso, considerando l'effettiva catena del valore e le condizioni economiche dell'operazione.
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