Sentenza del 29/02/2016 n. 498 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Vizio di sottoscrizione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente, per l'anno 2007, l'indebita applicazione del regime IVA del reverse charge nella cessione di oggetti d'oro usati qualificati come rottami, accertando una maggiore IVA di 27.876 euro, oltre interessi e sanzioni. Il contribuente sosteneva che ricorressero i presupposti per il reverse charge, contestava l'applicazione del regime del margine, la sufficienza della prova e la motivazione dell'atto. In appello ha inoltre dedotto, per la prima volta, il vizio di sottoscrizione dell'avviso ai sensi dell'art. 42 del DPR 600/1973.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva inizialmente accolto il ricorso del contribuente. In appello, però, la Commissione ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia, riformato la sentenza di primo grado e confermato integralmente l'avviso di accertamento. Ha ritenuto non provata la destinazione esclusivamente industriale alla fusione dei beni ceduti, necessaria per applicare il reverse charge, valorizzando il processo verbale della Guardia di Finanza, le attrezzature presenti, la natura di gioielli e oggetti finiti dei beni acquistati e l'assenza dell'autorizzazione richiesta. È stata ritenuta legittima anche la motivazione per relationem mediante rinvio al PVC. Il vizio di sottoscrizione, proposto soltanto in appello, è stato dichiarato non proponibile tardivamente perché soggetto al regime dell'annullabilità e non rilevabile d'ufficio; in ogni caso, l'Ufficio aveva prodotto documentazione idonea a escluderlo. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 17, comma 5, DPR 633/1972
Il regime IVA del reverse charge per i materiali aurei o assimilati è applicabile soltanto quando risultano dimostrati i relativi presupposti, tra cui la destinazione industriale alla fusione o trasformazione. L'onere di provare tali condizioni grava sul contribuente che invoca il regime agevolato.
Art. 54, DPR 633/1972
Costituisce la base normativa dell'accertamento della maggiore IVA dovuta dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 3, Legge 7 agosto 1990, n. 241
Consente la motivazione per relationem, purché il rinvio ad altri atti, come il processo verbale di constatazione, permetta al destinatario di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
Art. 42, DPR 600/1973
Disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento. Il relativo vizio deve essere contestato tempestivamente nel ricorso introduttivo e non può essere fatto valere per la prima volta in appello.
Art. 2700, Codice civile
Il processo verbale redatto da un pubblico ufficiale fa fede privilegiata, fino a querela di falso, quanto ai fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992
Nel processo tributario sono vietati il giuramento e la prova testimoniale; di conseguenza, dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni rese fuori dal processo non hanno, di regola, efficacia probatoria equivalente.
Legge n. 7/2000
È richiamata con riferimento alla disciplina del commercio dell'oro e ai requisiti soggettivi e oggettivi rilevanti per l'applicazione del regime IVA invocato.
Massime di principio
- Un vizio dell'avviso di accertamento relativo alla sottoscrizione deve essere dedotto già nel ricorso introduttivo: se viene sollevato per la prima volta in appello, normalmente è tardivo e non rilevabile d'ufficio.
- Nel processo tributario i vizi dell'atto impositivo sono generalmente ricondotti all'annullabilità, non alla nullità assoluta; pertanto il contribuente deve impugnarli tempestivamente, altrimenti l'atto può consolidarsi.
- Chi invoca un regime IVA derogatorio o più favorevole deve dimostrare in modo concreto e documentato tutti i presupposti applicativi, non essendo sufficiente la sola qualificazione formale riportata nelle fatture.
- La mera cessione a una società che svolge anche attività di fonderia non prova automaticamente la destinazione industriale dei beni: occorrono elementi univoci sulla successiva fusione o trasformazione.
- Un processo verbale di constatazione dettagliato può costituire una base probatoria rilevante per l'accertamento; contestazioni generiche o il semplice richiamo a dichiarazioni sostitutive difficilmente sono sufficienti a superarne il contenuto.
- La motivazione dell'avviso può rinviare validamente al PVC o ad altri atti istruttori già conosciuti dal contribuente, purché il rinvio consenta di individuare con chiarezza fatti, norme e ragioni della pretesa fiscale.
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