Sentenza del 29/02/2016 n. 496 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
AGEVOLAZIONI - Società cooperative - Esenzioni - Requisiti mutualistici risultanti dallo statuto - Insufficienza - Riferimento all'attività concreta svolta - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare le esenzioni e le altre agevolazioni fiscali previste per le società cooperative sulla sola base dei requisiti mutualistici risultanti dallo statuto. L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che la veste cooperativa potesse costituire una mera copertura formale di una normale attività imprenditoriale e che fosse quindi necessario verificare anche l'attività concretamente svolta.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima: il regime agevolativo non spetta automaticamente per la sola forma giuridica di società cooperativa né per la mera previsione statutaria degli scopi mutualistici. Occorre dimostrare che i requisiti mutualistici siano effettivamente riscontrabili nell'attività svolta in concreto. Pertanto, in presenza di dati concreti incompatibili con una reale mutualità, l'Amministrazione può disconoscere le agevolazioni.
Norme richiamate
Normativa fiscale sulle agevolazioni per le società cooperative
Le agevolazioni sono collegate non alla sola natura giuridica della cooperativa, ma all'effettivo svolgimento di un'attività conforme ai requisiti mutualistici richiesti dalla legge.
Norme sui requisiti mutualistici delle società cooperative
La previsione statutaria degli scopi mutualistici è necessaria ma non sufficiente: tali requisiti devono risultare anche dall'organizzazione e dall'attività concretamente esercitata.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale collegata a una particolare forma giuridica non è normalmente sufficiente rispettare requisiti solo formali o statutari; occorre dimostrarne l'effettiva attuazione.
- L'Amministrazione finanziaria può valutare la sostanza economica dell'attività e disconoscere il beneficio quando la struttura mutualistica appare meramente formale.
- Una cooperativa deve conservare elementi documentali e contabili coerenti con la mutualità, poiché l'onere di dimostrare l'effettivo rispetto dei requisiti può riguardare anche la concreta operatività.
- In situazioni analoghe, la verifica deve concentrarsi sulla corrispondenza tra statuto, organizzazione, rapporti con i soci e attività economica effettivamente svolta.
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