Sentenza del 29/02/2016 n. 500 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Società di fatto - Soci - Legittimazione passiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimazione passiva dei soci di una società di fatto rispetto alle contestazioni fiscali fondate su gravi e ripetute omissioni nella contabilizzazione e negli adempimenti tributari, nonché sulle movimentazioni dei conti bancari riconducibili all'attività. I soci hanno contestato che tali violazioni potessero essere loro imputate personalmente o che fossero effettivamente coinvolti nella gestione e nelle movimentazioni accertate.
La decisione
La legittimazione passiva dei soci è stata ritenuta sussistente. Secondo il principio affermato, i soci di una società di fatto non possono normalmente ignorare gravi e ripetute irregolarità contabili e fiscali riferibili all'attività comune. Per superare tale presunzione, essi devono fornire una prova concreta della propria estraneità alle movimentazioni bancarie e dimostrare che la realtà effettiva fosse diversa da quella ricostruita dai verificatori e dall'Ufficio. In assenza di tale prova, le contestazioni restano riferibili anche ai soci.
Massime di principio
- Nelle società di fatto, la partecipazione dei soci all'attività comune può essere desunta anche da elementi indiziari, quali la gestione sostanziale dell'impresa, le movimentazioni bancarie e le irregolarità contabili e fiscali.
- La presenza di omissioni gravi, ripetute e riconducibili all'attività sociale rende normalmente plausibile la conoscenza o il coinvolgimento dei soci, soprattutto quando questi non dimostrino di essere estranei alla gestione.
- Il socio che contesta la propria responsabilità non può limitarsi a negare genericamente il coinvolgimento: deve fornire elementi concreti sulla propria estraneità alle operazioni bancarie e alla gestione dell'attività.
- La ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria può essere superata solo dimostrando, con prove specifiche, che le movimentazioni o i fatti accertati non appartenevano alla società di fatto o non erano riferibili al singolo socio.
- Il principio riguarda la legittimazione passiva e non implica automaticamente che ogni socio sia responsabile di qualsiasi violazione: la responsabilità può essere esclusa mediante una prova individualizzata di estraneità.
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