Sentenza del 18/11/2015 n. 23585 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, depositata il 7 aprile 2009, che aveva respinto l'appello comunale e confermato l'annullamento della liquidazione ICI 2005. La controversia riguardava l'esenzione ICI di un fabbricato considerato rurale e strumentale all'attività agricola dei soci, tenuti al conferimento dei prodotti. Il Comune ha chiesto in via preliminare la rimessione in termini, sostenendo che un successivo orientamento della Cassazione sull'iscrizione catastale degli edifici rurali giustificasse il ritardo nell'impugnazione; nel merito, con un unico motivo, ha denunciato la violazione del D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3-bis, e del D.L. n. 208/2008, art. 23, comma 1-bis, sostenendo che l'esenzione richiedesse l'accatastamento in categoria A/6 o D/10.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per due ragioni. In primo luogo, ha negato la rimessione in termini: l'overruling può rilevare quando un mutamento imprevedibile riguarda l'interpretazione di norme processuali e incide sulle forme o sui termini dell'impugnazione; nel caso concreto era invece mutato l'orientamento su una questione sostanziale, cioè i requisiti per l'esenzione ICI dei fabbricati rurali. Il ricorso, proposto oltre il termine lungo scaduto dopo la sentenza del 7 aprile 2009, era quindi tardivo. In secondo luogo, il motivo non conteneva il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Il Comune è stato condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario nella misura di legge. La decisione regionale favorevole alla società è pertanto rimasta ferma.
Norme richiamate
Il ricorrente ha invocato la rimessione in termini onde superare il giudicato formale formatosi sulla sentenza d'appello, depositata il 7-4-2009 e non impugnata nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c..
Il termine lungo per impugnare la sentenza era scaduto; il successivo mutamento di orientamento su una questione sostanziale non consente di recuperare il termine mediante rimessione in termini.
Art. 184-bis c.p.c. (ratione temporis)
Il principio di diritto reso da Sez. 2^ n. 15811-10, cui il ricorrente ha fatto esplicito riferimento, è il seguente: "Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l'errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell'impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell'atto di impugnazione, discenda dall'overrullng; il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis c.p.c., (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili".
La rimessione in termini può tutelare l'affidamento incolpevole su un orientamento consolidato della Cassazione relativo a norme processuali, quando quel mutamento renda imprevedibili forme o termini da rispettare. La Corte esclude che il rimedio operi per un mutamento giurisprudenziale relativo ai requisiti sostanziali dell'esenzione ICI.
L'impugnata sentenza è stata difatti depositata il 7-4-2009, onde il giudizio di cassazione è soggetto al regime del filtro a quesiti di cui all'art. 366 bis c.p.c.. E il motivo articolato dal comune ricorrente non è stato concluso dal necessario quesito di diritto.
Per il ricorso soggetto ratione temporis al regime dell'art. 366-bis c.p.c., il motivo doveva concludersi con un quesito di diritto; la sua mancanza costituisce un'ulteriore ragione di inammissibilità.
Massime di principio
- L'overruling e la rimessione in termini non si applicano, di regola, quando il mutamento giurisprudenziale riguarda il merito o i requisiti sostanziali di un beneficio: la tutela dell'affidamento considerata dalla decisione riguarda mutamenti imprevedibili delle regole processuali, che incidano sulle modalità o sui termini per agire.
- La parte che invoca la rimessione in termini deve dimostrare che l'errore dipende da un mutamento imprevedibile di un orientamento processuale consolidato; il successivo consolidamento di un diverso orientamento sostanziale non basta a superare la scadenza del termine d'impugnazione.
- Prima di proporre un ricorso per cassazione occorre verificare i requisiti formali applicabili ratione temporis: in questo caso, l'assenza del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. ha costituito un'autonoma ragione d'inammissibilità.
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