Cassazione Civile, Ordinanza n. 20493/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il debitore aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato di pagare alla banca una somma a saldo debitore di un conto corrente bancario. L'opposizione era stata fondata, tra l'altro, sulla dedotta nullità del contratto di conto corrente perché collegato a un rapporto di intermediazione mobiliare denominato "Visione Europa", asseritamente invalido, oltre che sulla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. La Corte d'appello, con sentenza non definitiva, aveva respinto il motivo relativo alla nullità del conto per difetto di forma e illiceità della causa, ma aveva accolto quello sulla capitalizzazione trimestrale; con sentenza definitiva aveva poi escluso anche la fondatezza delle doglianze relative a usura e adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi, ma il testo non ne dettaglia il contenuto specifico; emerge tuttavia che il ricorso investiva le due sentenze della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi di ricorso e dichiara il ricorso improcedibile. La decisione si fonda sul rilievo che, pur avendo il ricorrente dichiarato che la sentenza definitiva era stata notificata, non è stata depositata la copia della sentenza munita della relata di notifica, deposito necessario ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. per consentire il controllo sulla tempestività dell'impugnazione e sul rispetto del termine breve. Conseguentemente, il ricorso è dichiarato improcedibile e il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Il deposito della copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica è necessario, quando la sentenza risulti notificata, per verificare la tempestività del ricorso e il rispetto del termine breve; la sua mancanza comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
Norma richiamata solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 114 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità, se dovuto.
Richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
La Corte valorizza la funzione pubblicistica del deposito ai fini del controllo della tempestività dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata sia stata notificata, il ricorrente per cassazione deve depositarne copia autentica munita della relata di notifica, poiché tale adempimento è funzionale al controllo della tempestività del ricorso.
- La mancata produzione della sentenza notificata impedisce alla Corte di verificare il rispetto del termine breve di impugnazione e determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per omesso deposito della sentenza notificata opera a tutela di un interesse pubblicistico alla certezza del giudicato formale, non nella disponibilità delle parti.
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