Cassazione Penale, Sentenza n. 6879/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. per plurime contestazioni (estorsione e danneggiamento seguito da incendio). Denunciava carenze di motivazione e violazioni di legge: in particolare sosteneva che il Tribunale del riesame non aveva valutato adeguatamente fatti "nuovi" comunque sopravvenuti o emersi (sentenza di condanna in primo grado, ammissione di responsabilità, concessione di circostanze attenuanti generiche e esclusione della recidiva) tali da giustificare la revoca o la sostituzione della misura; inoltre contestava l'inidoneità della motivazione quanto all'applicazione di una misura meno afflittiva (arresti domiciliari) ai sensi degli artt. 272, 274 e 275 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione congrua e logica, valutando che gli elementi richiamati dal ricorrente non erano fatti nuovi capaci di modificare il quadro probatorio o escludere le esigenze cautelari. È stata sottolineata la regola secondo cui il riesame deve concentrarsi su fatti realmente nuovi e non riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni della misura. È stata anche rilevata la particolare gravità delle condotte e la pena inflitta in primo grado, elementi ritenuti sintomatici del pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamata in relazione al vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la decisione in ordine alle esigenze cautelari, per cui non è configurabile violazione della disciplina sulla motivazione delle misure cautelari.
Richiama i motivi per l'applicazione delle misure cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione). La Corte ha confermato che il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte contestate e dalla gravità delle stesse anche se risalenti, ove persistano elementi sintomatici che indicano propensione al reato.
Norma relativa alla gradazione delle misure e ai criteri di scelta della misura meno afflittiva. La Corte ha ritenuto che l'adeguatezza di una misura attenuata (es. arresti domiciliari) non fosse dimostrata dal ricorrente e che il Tribunale abbia valutato correttamente la inadeguatezza di una misura gradata alla luce della gravità delle condotte e del pericolo di reiterazione, anche considerando la pena inflitta in dibattimento (cfr. comma 1‑bis).
Massime di principio
- In un ricorso contro la custodia cautelare il giudice del riesame non deve riesaminare ex novo la sussistenza delle condizioni che legittimano la misura: può intervenire solo se sono allegati e provati fatti nuovi, concreti e idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio.
- Sentenze di condanna in primo grado, ammissioni di responsabilità o concessioni di attenuanti non sono automaticamente "fatti nuovi" idonei a revocare o sostituire una misura cautelare: il ricorrente deve specificare e documentare la portata e l'effetto di tali elementi sul rischio cautelare.
- La motivazione del Tribunale del riesame è valutata alla luce della sua coerenza logica e della capacità di confrontarsi con le allegazioni difensive: critiche generiche o astratte senza allegazioni probatorie precise sono destinate a fallire.
- Il pericolo di reiterazione può essere dedotto anche dalla natura e dalle modalità delle condotte contestate, oltre che dalla persistenza di collegamenti ambientali o atteggiamenti sintomatici; la risalienza nel tempo dei fatti non preclude la sussistenza del rischio se permangono elementi sintomatici.
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive è necessario dimostrare l'adeguatezza concreta della misura alternativa rispetto alle esigenze cautelari: non è sufficiente richiamare astrattamente la normativa senza dar conto della concreta modificazione del rischio.
- In sede di impugnazione la parte ha l'onere di confrontarsi direttamente e puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato, esponendo elementi nuovi e specifici che giustifichino la revisione della decisione.
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