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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17153/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza che, in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del G.I.P. di Castrovillari (23/12/2020) che aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 28.750 rinvenuta durante perquisizione domiciliare eseguita nell'ambito di indagini per esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Il ricorrente deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 273, comma 1-bis c.p.p., lamentando omissione di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza a suo carico: sostiene che le accuse sono state riqualificate, che la misura personale a suo carico è stata revocata e che il G.U.P. lo ha prosciolto dal reato di usura; che non vi sono querele delle presunte persone offese; che la decisione si basa su conversazioni intercettate prive di riscontri oggettivi; e che la prognosi di pericolosità non sarebbe fondata su elementi concreti.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e per assoluta genericità delle censure. Si rileva che le censure mirano a rimettere in discussione il merito della valutazione degli indizi tipici delle misure personali, mentre il sequestro preventivo (misura reale) non richiede la dimostrazione di 'gravi indizi di colpevolezza' ma la sussumibilità del fatto nella fattispecie incriminatrice e la verifica della pertinenzialità e del periculum in mora. La Corte rammenta la giurisprudenza secondo cui il riesame sul sequestro deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fatto concreto e fattispecie legale, escludendo valutazioni sugli indizi di colpevolezza. Inoltre il ricorrente non ha indicato in cosa consisterebbe l'errata interpretazione delle intercettazioni né ha contestato specificamente il nesso tra la somma sequestrata e l'attività illecita: il Tribunale aveva motivato la pertinenzialità richiamando la posizione fiduciaria del ricorrente quale collaboratore incaricato di riscuotere le rate e reperti (effetti cambiari) trovati in sua disponibilità. La Corte ha altresì escluso che il proscioglimento dal reato di usura (o la revoca di misura personale) produca automaticamente la caducazione del sequestro preventivo. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 273, comma 1-bis c.p.p.

    art. 273, comma 1-bis c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente per lamentare carenza motivazionale circa i gravi indizi; la Corte osserva che tale censura attiene alla misura personale e non è idonea a invalidare il sequestro preventivo, per il quale non è richiesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 132 TUB

    Norma di riferimento rispetto all'attività bancaria/finanziaria illecita; il Tribunale ha ritenuto la somma sequestrata pertinente all'ipotesi di reato prevista dal TUB, in ragione del ruolo fiduciario dell'indagato nel reperimento delle somme.

  • Cass. Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 (Mariano)

    Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840

    Principio secondo cui nel controllo sul sequestro preventivo i giudici devono limitarsi alla verifica di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale, escludendo valutazioni sulla sussistenza e gravità degli indizi di colpevolezza.

  • Cass. Sez. 6, n. 20839 del 07/02/2018 (Bagalà)

    Sez. 6, n. 20839 del 07/02/2018, Bagalà, Rv. 272954

    Affermata l'autonomia tra misure personali e misure reali: l'annullamento della misura personale non ha effetto automatico sul sequestro reale, salvo che la motivazione dell'annullamento renda incompatibile la stessa configurabilità astratta del reato.

  • Cass. Sez. 3, n. 30286 del 19/04/2021 (Giudici)

    Sez. 3, n. 30286 del 19/04/2021, Giudici, Rv. 282135

    Conferma che la revoca di una misura cautelare personale non determina automaticamente la caducazione di provvedimenti reali adottati nel medesimo procedimento.

  • Cass. Sez. 3, n. 13119 del 13/02/2018 (Crimi)

    Sez. 3, n. 13119 del 13/02/2018, Crimi, Rv. 272514

    Ulteriore giurisprudenza di supporto al principio di autonomia tra misure personali e misure reali e alla necessità di valutare autonomamente la legittimità del sequestro preventivo.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra impugnazioni delle misure personali (es. custodia cautelare) e delle misure reali (sequestro preventivo): i mezzi di prova e i requisiti richiesti sono diversi e le censure ammesse non sono automaticamente sovrapponibili.
  • Per il sequestro preventivo non è necessario dimostrare i 'gravi indizi di colpevolezza' richiesti per alcune misure personali; è invece essenziale la compatibilità del fatto con la fattispecie del reato, la pertinenzialità del bene e il periculum in mora (rischio che il bene sia reimpiegato o sottratto).
  • La revoca o il proscioglimento rispetto a una specifica imputazione personale non comporta automaticamente la caducazione di un sequestro preventivo disposto per la stessa persona: il giudice deve valutare separatamente la sussistenza dei presupposti del sequestro.
  • In sede di impugnazione del sequestro occorre contestare in modo specifico il nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e l'attività criminosa o il periculum in mora, fornendo elementi concreti (es. documentazione bancaria, giustificazioni della provenienza del denaro) e non limitarsi a censure generiche o a rimostranze sul significato di intercettazioni.
  • Le contestazioni fondate su presunte travisamenti di intercettazioni devono indicare puntualmente quali contenuti sarebbero stati fraintesi e proporre elementi probatori contrari; l'assenza di specifiche deduzioni rende la censura generica e sostanzialmente inammissibile.
  • Chi impugna dovrebbe mirare a dimostrare l'incompatibilità della motivazione del provvedimento con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa solo se tale argomento è supportato da fatti e prove che rendano evidente l'irrilevanza del reato rispetto al bene sequestrato.

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