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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30082/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso da alcuni impiegati amministrativi del personale ATA per ottenere l’accertamento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato, in quanto utilmente collocati nella graduatoria di prima fascia, con conseguente riconoscimento dei diritti economici. Il Tribunale aveva accolto tali domande. In appello, il Ministero aveva depositato l’atto e provveduto alla notificazione tramite PEC ai difensori dei lavoratori, ma gli allegati risultavano di fatto illeggibili/inconsistenti, con dimensione indicata come "1 bytes". La Corte d’appello ha ritenuto la notificazione inesistente e, quindi, improcedibile l’appello. Con il ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto: (i) violazione del d.P.R. 11.2.2015 n. 68 e dell’art. 156 c.p.c., sostenendo che il vizio fosse al più una mera nullità e non inesistenza, anche alla luce del dovere del destinatario di segnalare anomalie della PEC; (ii) violazione dell’art. 156 c.p.c. per mancato riconoscimento del raggiungimento dello scopo; (iii) ulteriore violazione dell’art. 156 c.p.c. sotto il profilo del raggiungimento dello scopo; (iv) omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini e di assegnazione di termine per rinotifica; (v) violazione dell’art. 436 c.p.c. per il mancato accoglimento dell’eccezione di tardività della prova dell’anomalia della PEC. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi nei limiti indicati, ha assorbito gli altri e ha affermato che, quando il messaggio PEC perviene correttamente e indica gli estremi essenziali della notificazione, ma gli allegati sono illeggibili/inconsistenti, il vizio è di nullità e non di inesistenza.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché prosegua il giudizio di appello applicando il principio secondo cui l’anomalia degli allegati PEC che renda impossibile la lettura degli atti determina nullità e non inesistenza della notificazione, con conseguente necessità di attivare i rimedi di sanatoria/rinnovazione previsti dal codice di rito e di regolare il contraddittorio anche verso le parti costituite e contumaci. La Corte d’appello dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata quando l’atto raggiunge comunque lo scopo; l’anomalia della notificazione via PEC va qualificata in base alla possibilità del destinatario di conoscere l’oggetto della notifica, non alla sola presenza di un vizio materiale.

  • art. 291 c.p.c.

    In caso di nullità della notificazione, il giudice deve disporne la rinnovazione, senza che sia necessario un giudizio sulla colpevolezza del notificante; il rimedio non è invece praticabile in caso di inesistenza della notificazione.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini è distinta dalla rinnovazione della notificazione e presuppone una valutazione di incolpevolezza che non governa il meccanismo di cui all’art. 291 c.p.c.

  • art. 421, comma 1, c.p.c.

    Nel rito del lavoro non è più consentito concedere un termine per la notificazione omessa del ricorso tempestivamente depositato; il termine può essere assegnato solo per una notificazione nulla, non per una inesistente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge sui primi tre motivi di ricorso.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini e rinotifica.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia.

  • art. 436 c.p.c.

    È richiamato nel quinto motivo per contestare la mancata declaratoria di tardività della produzione documentale degli appellati.

  • d.P.R. 11 febbraio 2015, n. 68

    Disciplina la notificazione a mezzo PEC, il cui corretto funzionamento non esclude che file allegati inconsistenti o illeggibili integrino un vizio della notificazione.

  • Cass. S.U. n. 20604/2008

    È richiamata per affermare che nel rito del lavoro il termine per rinnovare la notificazione è consentito solo in caso di nullità e non di omissione o inesistenza.

  • Cass. S.U. n. 14916/2016

    Delimita in senso restrittivo la categoria dell’inesistenza della notificazione, configurabile solo in casi estremi di totale mancanza materiale dell’atto o di mancanza degli elementi costitutivi essenziali.

  • Cass. S.U. n. 18121/2016

    Quando l’atto notificato è incompleto o non comprensibile, il vizio riguarda la notificazione ed è una nullità sanabile con nuova notifica o per effetto della costituzione dell’intimato, con possibilità di adeguare i termini a difesa.

  • Cass. n. 25819/2017

    Il destinatario della notifica via PEC ha il dovere di informare il mittente della difficoltà di visione degli allegati, per consentire la rimessione in pristino del corretto contraddittorio.

  • Cass. nn. 21560/2019

    Conferma il dovere del destinatario di segnalare l’anomalia degli allegati PEC illeggibili o difficilmente leggibili.

  • Cass. nn. 4624/2020

    Conferma il medesimo principio sulla collaborazione del destinatario in caso di anomalie della notificazione via PEC.

  • Cass. S.U. n. 8077/2012

    I fatti processuali, debitamente dedotti, sono riesaminabili anche in sede di legittimità.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Le eccezioni di inammissibilità fondate su tale norma sono respinte perché l’impugnazione non mira a sovvertire un orientamento consolidato, ma a contestare il presupposto fattuale della qualificazione del vizio come inesistenza.

  • art. 358 c.p.c.

    Richiamato nell’eccezione di controparte, ma ritenuto inconferente perché presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che invece è contestato.

  • art. 387 c.p.c.

    Richiamato nell’eccezione di controparte, ma giudicato inconferente nel quadro della contestazione dell’improcedibilità dell’appello.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nell’eccezione di controparte, ma ritenuto inconferente perché il giudicato non si è formato in modo definitivo sulla sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo PEC, se il messaggio è regolarmente pervenuto al destinatario e contiene gli estremi essenziali dell’atto notificato, l’illeggibilità o l’inconsistenza degli allegati integra normalmente una nullità della notificazione e non la sua inesistenza.
  • L’inesistenza della notificazione è categoria residuale e ricorre solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali dell’atto notificatorio; non basta un grave difetto del contenuto allegato.
  • Quando la notificazione è nulla, il giudice deve attivare i rimedi di sanatoria previsti dal codice, in particolare la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; solo la notificazione inesistente impedisce tale meccanismo.
  • Nel rito del lavoro, il termine per rinnovare la notificazione è ammesso per la nullità della notificazione ma non per la sua omissione o inesistenza.
  • La conoscibilità dell’oggetto della notificazione rileva in modo decisivo: se il destinatario può identificare soggetto notificante, soggetto notificato e oggetto dell’atto, il vizio attiene alla regolarità della notificazione e non comporta automaticamente improcedibilità.
  • In presenza di allegati PEC illeggibili, il destinatario ha un dovere di collaborazione e deve segnalare l’anomalia al mittente per consentire il rimedio al vizio, fermo restando che la qualificazione del vizio resta ancorata alla distinzione tra nullità e inesistenza.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniAppello
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiNullitàOnere della provaLitisconsorzio necessario

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