Cassazione Civile, Ordinanza n. 26310/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La contribuente, già dipendente INPDAP e pensionata dal 6 dicembre 1994, aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso delle maggiori somme trattenute a titolo di IRPEF e addizionali sulla pensione integrativa erogata da un fondo pensionistico complementare. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello ritenendo applicabile il regime fiscale più favorevole introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, con conseguente diritto al rimborso. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 23 d.lgs. n. 252 del 2005, sostenendo che tutti i montanti previdenziali oggetto di rimborso erano maturati entro il 30 settembre 1999, data di soppressione della gestione complementare INPS, e che pertanto non era applicabile il regime tributario agevolato introdotto nel 2005.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Introduce un regime tributario agevolato per le prestazioni dei fondi pensione, ma è applicabile solo nei limiti temporali stabiliti dalla disciplina transitoria.
art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
«Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: […] b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data»
Stabilisce che per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi continua ad applicarsi il regime tributario previgente ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006; il nuovo regime agevolato opera solo per le prestazioni maturate dal 1° gennaio 2007.
art. 64 l. 17 maggio 1999, n. 144
Ha disposto la soppressione, dal 1° ottobre 1999, dei fondi integrativi costituiti presso gli enti del parastato, compresa la gestione speciale presso l’INPS.
Massime di principio
- Nel sistema transitorio della previdenza complementare, il regime fiscale introdotto dal d.lgs. n. 252 del 2005 non si applica automaticamente a tutte le prestazioni, ma solo ai montanti maturati nel periodo previsto dalla disciplina di passaggio.
- Per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti a forme pensionistiche complementari già esistenti, le prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 restano assoggettate alla tassazione vigente alla medesima data; il nuovo regime agevolato opera solo per le prestazioni maturate dal 1° gennaio 2007.
- Quando il dato temporale di maturazione dei montanti consente di escludere l’applicazione del nuovo regime fiscale, la domanda di rimborso delle maggiori imposte trattenute deve essere rigettata senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
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