Cassazione Penale, Sentenza n. 22742/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Udine che, su richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza della Corte d'appello di Trieste, per inadempimento dell'obbligo di pagamento del risarcimento del danno entro sei mesi dal passaggio in giudicato. Il ricorrente deduceva violazioni costituzionali (artt. 1, 2, 3, 4, 35, 39, 41 Cost.) e processuali (artt. 133 e 165 c.p.p.) e censurava la motivazione del giudice dell'esecuzione che avrebbe valutato in modo illogico e inappropriato l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il giudice dell'esecuzione non ha rispettato i principi consolidati secondo i quali, in presenza di una sospensione condizionale subordinata al risarcimento, l'assoluta impossibilità di adempiere, se accertata concretamente, impedisce la revoca del beneficio. Il Tribunale di Udine aveva infatti motivato valutando le cause dell'inadempimento e attribuendo rilievo al comportamento del condannato, invece di limitarsi a verificare se sussistesse o meno l'impossibilità effettiva di adempiere. Per tali motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Udine.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
artt. 1, 2, 3, 4, 35, 39, 41 Cost.
Gli artt. richiamati sono stati invocati dal ricorrente per profili di tutela dei diritti fondamentali e della dignità sociale; la Corte, pur non basando la decisione direttamente su un'interpretazione costituzionale estesa, ha garantito la tutela sostanziale delle situazioni di indigenza nella valutazione dell'esecuzione penale.
artt. 133 e 165 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente con riferimento alle garanzie procedurali e alle modalità di esecuzione; la Corte ha richiamato principi di corretto esercizio del potere di revoca da parte del giudice dell'esecuzione, esigendo accertamento concreto dell'impossibilità di adempimento.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013 (Bullo)
Principio: l'assoluta impossibilità di adempiere, se accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 24714 del 08/05/2003 (Cavallo)
Principio: di fronte all'inadempimento dell'obbligazione condizionante la sospensione, il giudice deve verificare l'impossibilità o l'estrema difficoltà di adempiere e non può limitarsi a formule stereotipe (es. "avrebbe potuto trovarsi un lavoro").
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma richiede un accertamento concreto e specifico dell'impossibilità di adempiere; se sussiste un'impossibilità assoluta, il beneficio non va revocato.
- Il giudice dell'esecuzione non deve indagare o quantomeno non può fondare la revoca su una valutazione meramente causale e colpevolizzante delle ragioni dell'inadempimento: deve invece accertare se, nella sostanza, il debitore fosse nelle condizioni di adempiere o meno.
- Non sono ammesse motivazioni stereotipe o generiche che invitano il condannato "a darsi da fare"; la prova dello stato di indigenza o della impossibilità di pagamento va presa sul serio e valutata concretamente.
- Se il provvedimento di revoca si fonda su una valutazione difettosa (che esamina le cause anziché l'effettiva impossibilità), la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe, il difensore deve documentare lo stato di effettiva impossibilità (redditi, posizione patrimoniale, pendenze debitorie) e il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo circostanziato la decisione di revoca o di mantenimento del beneficio.
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