Ordinanza n. 3180/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. U.0074346 del 10/11/2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”, ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della nota prot. n. U.0090455 del 25/03/2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, recante “Formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026”, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Ordinanza prot. n. 54 del 26/03/2026 sull’Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - del provvedimento del MIM, conosciuto lo scorso 8 aprile 2026, di assegnazione del ricorrente come candidato privatista all’Istituto Statale “Pier Luigi Nervi” di Lentini (SR), quale sede difforme dalla sede di esame indicata dal candidato nella propria domanda; - per quanto occorrer possa, dei provvedimenti dell’USR Sicilia, di data ed estremi ignoti, quali gli avvisi pubblicati sul sito dell’11/11/2025 e del 3/02/2026, meramente applicativi dei provvedimenti ministeriali sopra indicati, sulla base dei quali è stata disposta l’assegnazione del candidato esterno ad una sede di esame difforme da quella dallo stesso prescelta; - nonché di tutti di gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi ai suddetti atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del candidato esterno all’Istituto Statale “Pier Luigi Nervi” di Lentini, in sede difforme da quella indicata nella domanda, nonché gli atti ministeriali e regionali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, le note ministeriali relative ai termini e alle modalità di presentazione delle domande e alla formazione delle commissioni dell’esame di maturità 2025/2026, l’ordinanza ministeriale sull’esame di maturità, il provvedimento di assegnazione a una sede d’esame diversa da quella indicata nella domanda e gli atti applicativi dell’USR Sicilia. La contestazione riguarda l’interpretazione e l’applicazione degli atti nel senso di consentire l’assegnazione dei candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede espresse. In sede cautelare, il TAR ha rilevato che il provvedimento impugnato e gli elementi successivamente prodotti non consentono di comprendere agevolmente il percorso motivazionale seguito dall’USR ai fini dell’assegnazione. Ha quindi ritenuto necessario un riesame alla luce dei criteri previsti dall’art. 14, comma 3, d.lgs. 62/2017 e dal paragrafo 3 della circolare MIM 10 novembre 2025, n. 74346, considerando anche le preferenze espresse dal candidato.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini del riesame della posizione del ricorrente, senza disporre l’annullamento definitivo degli atti né assegnare direttamente il candidato alla sede preferita. L’Amministrazione dovrà riesaminare la domanda applicando i criteri normativi e amministrativi richiamati, tenendo conto delle preferenze di sede espresse e provvedendo in tempi compatibili con la regolare partecipazione agli esami di Stato. Il fumus è stato ravvisato nella non agevole comprensibilità dell’iter motivazionale seguito dall’USR. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La trattazione di merito è stata fissata al 23 febbraio 2027.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la decisione sull’istanza di sospensione.
Richiamato per dare atto del precedente rigetto dell’istanza di misure cautelari monocratiche con decreto n. 2728 dell’8 maggio 2026.
art. 14, comma 3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Individua i criteri normativi da considerare nel riesame dell’assegnazione dei candidati esterni, insieme alle preferenze espresse dal candidato.
par. 3 della circolare MIM 10 novembre 2025, n. 74346
Fornisce i criteri amministrativi applicabili all’assegnazione della sede d’esame; il riesame deve essere effettuato anche alla luce delle preferenze indicate dal candidato.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione assegna un candidato esterno a una sede d’esame diversa da quella indicata nella domanda, il provvedimento deve rendere comprensibile il percorso motivazionale e i criteri concretamente applicati.
- In sede cautelare, l’insufficiente comprensibilità dell’iter motivazionale seguito dall’amministrazione può giustificare l’accoglimento della domanda ai soli fini del riesame, senza necessità di disporre immediatamente l’annullamento dell’atto o l’assegnazione diretta alla sede preferita.
- Nel riesaminare l’assegnazione di un candidato esterno, l’amministrazione deve applicare i criteri previsti dall’art. 14, comma 3, d.lgs. 62/2017 e dagli atti amministrativi attuativi, tenendo conto delle preferenze di sede espresse nella domanda.
- Il riesame disposto in sede cautelare deve essere effettuato in tempi compatibili con l’effettivo esercizio del diritto del candidato a partecipare regolarmente agli esami di Stato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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