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Sentenza

Sentenza n. 418/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), n. 496/2023, resa tra le parti, pubblicata il 16 febbraio 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 3015/2008;

Giustizia amministrativa202300831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 496/2023, che aveva respinto la domanda risarcitoria relativa alla revoca di nulla osta agrituristici e del contributo pubblico concesso per la ristrutturazione di un fabbricato rurale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado e riproposto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dai provvedimenti del 1999 e del 2000, con i quali l’amministrazione aveva revocato i nulla osta per l’esercizio dell’attività agrituristica e, per effetto, il contributo concesso nel 1998. Tali primi provvedimenti erano stati annullati in sede di ricorso straordinario per omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’appellante chiedeva il ristoro di danni patrimoniali quantificati in euro 855.732,00 e di danni non patrimoniali quantificati in euro 200.000,00. Nel giudizio d’appello è stata inoltre esaminata d’ufficio la questione della tempestività del ricorso di primo grado, sottoposta al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; il Collegio ha tuttavia ritenuto tale questione assorbita, decidendo la controversia nel merito.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello, ritenendo infondata la domanda risarcitoria per mancanza di un danno ingiusto risarcibile. I provvedimenti originari di revoca del 1999 e del 2000 erano stati annullati esclusivamente per un vizio procedimentale, consistente nell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, senza accertamento di illegittimità sostanziali. Inoltre, il contributo concesso nel 1998 era stato nuovamente revocato con decreto del 30 dicembre 2005, motivato dalla mancanza del necessario nulla osta per l’esercizio dell’attività agrituristica; tale seconda revoca era stata impugnata e il ricorso era stato respinto dal TAR con sentenza non impugnata. Secondo il Collegio, la successiva revoca, confermata giudizialmente, ha comunque superato ogni eventuale profilo di illegittimità sostanziale riferibile ai precedenti provvedimenti, impedendo di ravvisare una lesione ingiusta risarcibile. L’appellante è stato condannato alle spese del giudizio d’appello, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La questione relativa alla tempestività del ricorso di primo grado, rilevata d’ufficio, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti; il Collegio ha poi deciso la causa nel merito senza pronunciarsi sulla questione processuale.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché non è stata ravvisata una lesione di una situazione giuridica ingiusta e risarcibile; la pronuncia non sviluppa ulteriori elementi sui presupposti della responsabilità amministrativa.

  • art. 4 l.r. Sicilia n. 25/1994

    La mancanza del necessario nulla osta all’esercizio dell’attività agrituristica è stata posta a fondamento della successiva revoca del contributo, confermata in sede giurisdizionale.

Massime di principio

  • L’annullamento di un provvedimento amministrativo per un vizio esclusivamente procedimentale non accerta, di per sé, l’illegittimità sostanziale dell’assetto di interessi disciplinato dall’atto e non dimostra automaticamente l’esistenza di un danno ingiusto risarcibile.
  • Quando il medesimo beneficio amministrativo è successivamente revocato con un autonomo provvedimento, fondato su una ragione sostanziale e confermato giudizialmente, tale successiva revoca può escludere la configurabilità di un danno ingiusto derivante dai precedenti provvedimenti annullati soltanto per vizi procedimentali.
  • La domanda risarcitoria può essere respinta nel merito senza decidere una questione preliminare sulla tempestività del ricorso, quando l’infondatezza sostanziale della pretesa esclude comunque la sussistenza di una lesione risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiDanno da provvedimento illegittimoAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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