Cassazione Penale, Sentenza n. 24590/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che li aveva riformati in ordine a reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (rimborso IVA fittizio distratto dal patrimonio societario) e bancarotta documentale (irregolare tenuta delle scritture contabili, omissione dei movimenti bancari). Ambrosini lamenta vizio di motivazione e assenza del dolo, sostenendo che la mera accettazione della carica e l'adempimento a doveri di vigilanza non possono automatizzare la responsabilità dolosa; contesta inoltre che la percezione di segnali di rischio sia stata tale da configurare il dolo. Gaglietti deduce che i versamenti fossero destinati all'attività d'impresa, che la distrazione si sia verificata tempo prima del sequestro e che la fallita non fosse in precarie condizioni economiche; contesta l'affidabilità delle dichiarazioni probatorie (es. Ferrari). Inoltre Gaglietti deduce la nullità per mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva (art. 69/4 c.p.), invocando anche la sentenza Corte Cost. 205/2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha confermato la pronunzia di merito (quindi resta la riforma operata dalla Corte d'appello). In dettaglio: per Ambrosini è stata ritenuta la responsabilità sia per bancarotta fraudolenta per distrazione sia per bancarotta documentale, in quanto dal quadro probatorio emergeva che aveva accettato l'incarico di amministratore essenzialmente come "prestanome" del gestore di fatto (Gaglietti), aveva sottoscritto la richiesta di rimborso IVA fittizio, aveva posto in essere o autorizzato disposizioni patrimoniali sui conti societari e aveva beneficiato direttamente di una disposizione (bonifico di circa €19.000); le omissioni contabili circa i movimenti bancari coincidono temporalmente con la sua gestione. Per Gaglietti le doglianze sono state ritenute generiche e prive di specifiche controprove (la difesa non ha efficacemente dimostrato che i prelievi fossero destinati ad attività di impresa o che la gestione illecita fosse attribuibile ad altri tempi/curatele). La questione di legittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza; pertanto la previsione di cui all'art. 69, comma 4 c.p. non è stata disapplicata. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di €3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rilevato in relazione alla responsabilità omissiva: l'accertamento del dolo, anche in forma eventuale, è richiesto quando l'omissione provenga dall'accettazione del ruolo con intento di favorire condotte illecite (prestanome); la Corte ritiene che l'accettazione della carica per schermare il gestore di fatto dimostra consapevolezza idonea al dolo.
Richiamato in relazione agli illeciti fallimentari; la Corte tratta la qualificazione dei fatti di bancarotta (distrazione e documentale) nel quadro della normativa fallimentare applicabile.
art. 81 cod. pen. (cumulabilità/concorrente di pene)
Usato per spiegare l'unificazione di pene e la determinazione della pena complessiva (es. unificazione dei reati ai sensi del comma citato) da parte della Corte d'appello.
Prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata; la Corte di legittimità conferma la legittimità della norma e la sua applicabilità, ritenendo infondata la questione di costituzionalità sollevata.
Norma sulla recidiva reiterata utilizzata nella valutazione del bilanciamento fra aggravanti e attenuanti; la Corte accetta che la recidiva possa escludere la prevalenza delle attenuanti generiche secondo i limiti stabiliti.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la contestazione verteva sulla loro non applicazione in prevalenza rispetto alla recidiva, ma la Corte ritiene la disciplina compatibile con la Costituzione.
art. 219, comma 3 legge fallimentare
Citate nella discussione sull'attenuante del danno di speciale tenuità e sul richiamo alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 205/2017): la Corte ritiene che la pronuncia citata non comporti l'illegittimità del divieto di prevalenza dedotto.
Sentenza Corte Costituzionale 205/2017
Richiamata dalla difesa per sostenere l'illegittimità del divieto di prevalenza in casi di lieve entità del danno; la Corte di Cassazione ritiene però che il riferimento non determini l'illegittimità della disciplina sul divieto di prevalenza rispetto alla recidiva nel caso concreto.
Massime di principio
- L'amministratore formale che accetta la carica per fungere da "prestanome" del gestore di fatto può essere ritenuto responsabile con dolo (anche eventuale) per reati di bancarotta distrattiva e documentale quando emergano indizi della sua partecipazione o della consapevolezza del disegno illecito (es. sottoscrizione di istanze di rimborso, autorizzazione/disposizioni patrimoniali, benefici diretti).
- La mera affermazione che i prelievi o bonifici siano stati destinati all'esercizio dell'impresa non ciancia la responsabilità: occorre produrre elementi specifici e riscontrabili che dimostrino l'effettivo impiego dei fondi in attività imprenditoriale; altrimenti le risultanze bancarie e l'assenza delle risorse nei registri fallimentari rafforzano l'accusa di distrazione.
- L'omessa o irregolare annotazione dei movimenti bancari nelle scritture contabili integra la fattispecie di bancarotta documentale quando quella omissione renda impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; l'obbligo di tenuta grava direttamente sull'amministratore formale anche se 'di facciata', purché emerga la sua consapevolezza dello stato delle scritture.
- Per distinguere responsabilità colposa da dolosa in casi di omissione, è centrale valutare gli elementi soggettivi: non è sufficiente la sola accettazione della carica, salvo che tale accettazione abbia avuto lo scopo di coprire o agevolare il gestore di fatto (prestanome), situazione che può fondare il dolo eventuale.
- Le questioni costituzionali sulla prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata sono, di norma, ostate respinte dalla giurisprudenza di legittimità: il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69/4 c.p. è considerato compatibile con la Costituzione salvo casi di manifesta irragionevolezza o sproporzione.
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