Cassazione Penale, Sentenza n. 32508/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Macerata del 07/04/2025 che aveva confermato il sequestro a fini di prova di un telefono cellulare convalidato dal PM il 31/03/2025. Il cellulare sequestrato era diverso dall'apparecchio già censito con il codice IMEI ricollegabile all'indagato nei fatti (tentato furto e violazione della legge sulle armi). Il PM aveva motivato il sequestro richiamando la necessità di ulteriori accertamenti mediante estrazione dei dati comunicativi e la possibilità che dati fossero stati trasferiti da un apparecchio all'altro. Il ricorrente ha dedotto la mera apparenza di motivazione, sostenendo che non risultano indicate ragioni concrete e specifiche che colleghino il cellulare sequestrato al fatto per cui si procede e che la motivazione del PM fosse inidonea a giustificare l'utilità probatoria dell'acquisizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui il provvedimento di sequestro a fini di prova deve fornire motivazione specifica ed esaustiva circa la finalità e l'utilità probatoria dell'acquisizione anche quando si tratti del corpo del reato. Nel caso in esame la motivazione era carente: il tribunale si era limitato a richiamare la mera possibilità di trasferimento di dati tra dispositivi senza esplicitare una finalità specifica e senza dimostrare un collegamento oggettivo tra l'oggetto del sequestro e il fatto per cui si procede. Dunque la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata, indicando che non sono ammessi sequestri a finalità meramente esplorative e richiamando il principio di proporzione.
Norme richiamate
Sez. U sent. n. 36072 del 19.4.2018
Il sequestro a fini di prova necessita di specifica motivazione che dia conto in modo esaustivo della finalità probatoria perseguita, anche se riguarda il corpo del reato.
Sez. VI n. 1286 del 20.11.2024
Richiama il principio di proporzione: il sequestro non può avere natura meramente esplorativa e deve essere giustificato da ragioni obiettive di collegamento tra oggetto e fatto.
Norma richiamata per la competenza in caso di annullamento con rinvio; la decisione è stata rinviata al Tribunale indicato dalla norma
Massime di principio
- Il sequestro a fini di prova richiede una motivazione specifica ed esaustiva che spieghi l'utilità probatoria dell'acquisizione dell'oggetto.
- Quando l'oggetto sequestrato è diverso da quello già collegato all'indagine (es. un diverso cellulare rispetto a quello con IMEI noto), il giudice deve indicare ragioni concrete del possibile collegamento (es. trasferimento dati documentato, indizi precisi) e la finalità degli accertamenti che si intendono compiere.
- Non sono ammessi sequestri a scopo meramente esplorativo: deve emergere un nesso oggettivo e proporzionato tra l'oggetto e il reato contestato.
- Se la motivazione è generica o si limita a mere supposizioni (es. 'possibile trasferimento di dati'), la decisione può essere annullata in Cassazione e il provvedimento restituito per nuovo giudizio.
- In casi analoghi è opportuno che il PM e il giudice documentino in modo specifico i motivi per cui ritengono l'oggetto utile alle indagini (tipologia di dati attesi, modalità di accertamento tecniche, nessi con elementi probatori già raccolti).
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