Ordinanza n. 215/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’informativa interdittiva prot. n. -OMISSIS-; - della nota prefettizia datata -OMISSIS- di avvio del procedimento; - del verbale di audizione personale del -OMISSIS-; - dell’atto di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada, datato -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che le censure non apparissero prima facie fondate e ha giudicato prevalente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l'interesse tutelato dalla pubblica amministrazione. Non è stata quindi sospesa l'efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La decisione non definisce il merito del ricorso.
Atto impugnato: informativa interdittiva antimafia, connessi atti di avvio del procedimento e verbale di audizione, nonché atto di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'informativa interdittiva adottata dalla Prefettura, la nota di avvio del relativo procedimento, il verbale di audizione personale e l'atto di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio le singole censure dedotte, limitandosi a riferire che esse, a una prima valutazione, non appaiono suscettibili di favorevole apprezzamento. La domanda cautelare è stata valutata ai sensi dell'art. 55 c.p.a., nel quadro del bilanciamento tra gli interessi dell'impresa e l'interesse pubblico alla tutela perseguita dall'amministrazione.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta in ragione dell'assenza di una favorevole valutazione prima facie delle censure e della prevalenza dell'interesse pubblico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un'informativa interdittiva antimafia e degli atti conseguenti può essere negata quando le censure non risultino prima facie suscettibili di favorevole valutazione e l'interesse pubblico alla tutela antimafia prevalga sugli interessi contrapposti del privato.
- Il rigetto della domanda cautelare non definisce il merito dell'impugnazione degli atti interdittivi e degli atti consequenziali.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico sotteso alla tutela antimafia può assumere prevalenza rispetto all'interesse dell'impresa alla conservazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autotrasporto.
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