Cassazione Civile, Sentenza n. 17982/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto monocratico di liquidazione dell'indennizzo per irragionevole durata del processo (equità riparatoria, c.d. «Pinto su Pinto»). Il ricorso propone due motivi: 1) violazione dell'art. 4 l. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU per avere la Corte di appello ritenuto che il termine semestrale di proposizione dell'azione per equo indennizzo decorra dalla definitività del giudizio di ottemperanza e non già dalla definizione del procedimento esecutivo civile (sostenendo che la procedura esecutiva aveva già soddisfatto l'interesse della parte privata); 2) violazione dell'art. 3 l. 89/2001 per carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia rispetto alla durata del giudizio di ottemperanza (sostegno che il Ministero non può essere ritenuto responsabile per la durata del procedimento dinanzi alla giustizia amministrativa).
La decisione
Il primo motivo è stato rigettato: la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il principio secondo cui, se dopo l'ordinanza di assegnazione l'amministrazione non adempie spontaneamente, la parte privata è legittimata a esperire il giudizio di ottemperanza e la durata di quest'ultimo rileva ai fini del computo del termine semestrale ex art. 4 l. 89/2001; dunque il termine decorre dalla definitività del giudizio di ottemperanza quando l'adempimento non sia spontaneo. Il secondo motivo è stato accolto integralmente: la Corte ha affermato che il Ministero della Giustizia non è legittimato passivamente a rispondere per l'irragionevole durata del giudizio svolto dinanzi al giudice amministrativo e che la chiamata in causa della amministrazione finanziaria (Ministero dell'Economia e delle Finanze) è necessaria per l'attribuzione della responsabilità indennitaria relativa alla fase amministrativa. Il provvedimento impugnato è stato cassato in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto)
Il termine semestrale di decadenza per l'azione di equo indennizzo decorre dalla definitività dell'atto che realizza il soddisfacimento effettivo: se l'ordinanza di assegnazione è adempiuta spontaneamente il termine decorre da essa; se invece l'amministrazione non adempie e si esperisce giudizio di ottemperanza, rileva la definitività del giudizio di ottemperanza.
legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto)
Distinzione tra diritto alla ragionevole durata del processo e diritto all'esecuzione delle decisioni interne: la responsabilità indennitaria per la durata irragionevole di un processo dipende dall'organo giurisdizionale presso cui la durata si è verificata; pertanto il Ministero chiamato in causa deve essere quello funzionalmente competente per la fase interessata.
legge 4 febbraio 1958, n. 260
Il vizio di mancata partecipazione di una pubblica amministrazione al giudizio può essere sanato mediante ordinanza che assegna termine per integrare il contraddittorio; qui applicata per chiamare in causa il Ministero dell'Economia e delle Finanze e consentirne il pieno esercizio della difesa.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu)
Riferimento al diritto alla ragionevole durata del processo quale valore tutelato dalla CEDU; la giurisprudenza europea considera parte dell'effettività del diritto anche il concreto soddisfacimento dei crediti conseguenti alle decisioni giudiziarie.
Costituzione della Repubblica Italiana
Tutela del diritto di difesa: la presenza del patrocinio comune dell'Avvocatura dello Stato non può impedire che venga dato potere difensivo all'altra amministrazione pubblica che debba essere chiamata in causa; giustifica l'integrazione del contraddittorio a favore del MEF.
Massime di principio
- Quando dopo un provvedimento di assegnazione previsto dall'esecuzione civile l'amministrazione non adempie spontaneamente, la parte privata può esperire il giudizio di ottemperanza e la durata di tale giudizio rileva ai fini del computo del termine semestrale per proporre l'azione ai sensi della legge Pinto.
- Se l'assegnazione esecutiva è adempiuta spontaneamente dall'amministrazione, il termine di decadenza per l'azione di equo indennizzo decorre dalla definitività di quell'atto; in caso contrario il termine decorre dalla definitività del giudizio amministrativo di ottemperanza.
- La legittimazione passiva per la pretesa relativa alla durata irragionevole del processo è riferita all'amministrazione che, per competenza funzionale, è tenuta all'adempimento o è corresponsabile del ritardo (es. MEF per questioni di pagamento), non automaticamente al Ministero della Giustizia per la sola esistenza di una sequenza cognitivo-esecutiva unitaria.
- La mancata chiamata in causa dell'amministrazione competente (es. MEF) è sanabile mediante integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 4 l. 260/1958, con assegnazione di termine per la relativa partecipazione, per garantire il diritto di difesa.
- In presenza di una sequenza 'cognitivo-esecutiva' che coinvolge giudice ordinario e giudice amministrativo il giudice chiamato a liquidare l'indennizzo deve, se rilevante, quantificare distintamente le poste riferibili al ritardo imputabile a ciascun comparto (ordinario vs amministrativo) e chiamare le amministrazioni competenti per la relativa responsabilità.
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