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Ordinanza

Ordinanza n. 2485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

Giustizia amministrativa202302374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro la diffida con ordinanza motivata provinciale per l'attuazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha appellato la sentenza di primo grado deducendo, in relazione all'ordine provinciale di bonifica dei siti contaminati, difetto di istruttoria, violazione delle prerogative procedimentali, travisamento dei presupposti per la mancata individuazione del responsabile della contaminazione, contraddittorietà, ulteriore difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, carenza di prove, carenza di potere in concreto e violazione degli articoli 244 e seguenti del d.lgs. 152/2006. Nel corso del giudizio, le parti costituite hanno rappresentato che era stata avviata un'indagine ambientale integrativa, articolata in quattro campagne stagionali, i cui esiti avrebbero potuto fornire elementi utili a superare il contenzioso. L'indagine non risultava ancora conclusa, dovendo essere effettuata la quarta e ultima campagna, con ulteriori campionamenti e analisi delle acque della rete piezometrica e del soil gas in contraddittorio con ARPA.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito i motivi d'appello. Ha accolto la nuova istanza congiunta di rinvio, ritenendo persistenti le ragioni già valutate come adeguate dalla precedente ordinanza di rinvio e rilevando che l'indagine ambientale integrativa non era ancora conclusa. La causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo, con rimessione del fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione della nuova udienza. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.

  • art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell'atto provinciale impugnato, avente a oggetto la diffida con ordinanza motivata all'attuazione delle procedure di bonifica a carico del soggetto ritenuto responsabile dei superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione.

  • artt. 244 e ss. d.lgs. 152/2006

    Richiamati tra i motivi d'appello come norme asseritamente violate dall'atto e dalla sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcesso amministrativo

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