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Sentenza

Sentenza n. 6417/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 678/2026.

Giustizia amministrativa202603957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte n. 678/2026, che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione da una gara e dichiarato inammissibile l'impugnazione della segnalazione ad ANAC

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aveva impugnato l'esclusione dalla procedura per lavori di manutenzione programmata e ripasso della segnaletica orizzontale, nonché la segnalazione ad ANAC. In appello ha dedotto: violazione dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023 ed eccesso di potere, sostenendo che l'esclusione per violazioni fiscali non definitivamente accertate non fosse un atto rigidamente vincolato al superamento di soglie aritmetiche e che la stazione appaltante avesse travisato i dati di bilancio; violazione degli artt. 96 e 98 d.lgs. 36/2023, contestando la configurabilità di un grave illecito professionale, l'assenza di un intento fraudolento e la mancanza di gravità, dolo o colpa grave nella mancata indicazione della pendenza tributaria; sussistenza dell'interesse a impugnare la segnalazione ad ANAC. La vicenda fiscale riguardava un atto di accertamento notificato prima della gara, tempestivamente impugnato dall'impresa, relativo a una violazione tributaria di € 81.820 al netto di sanzioni e interessi. Al momento della presentazione dell'offerta non era stato formalizzato alcun piano di rateizzazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, per le violazioni fiscali gravi non definitivamente accertate, l'art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023 attribuisca alla stazione appaltante una discrezionalità tecnica nella verifica del superamento delle soglie dell'Allegato II.10; una volta accertata la sussistenza del presupposto normativo, l'esclusione diviene necessitata. Nel caso concreto, l'importo di € 81.820 superava ampiamente sia il 10% del valore dell'appalto sia la soglia minima prevista, ed era stato correttamente rapportato al valore dell'affidamento, anche considerando il ribasso offerto. Il provvedimento di esclusione esponeva adeguatamente gli elementi rilevanti e non presentava macroscopici errori o irrazionalità. Il piano di rateizzazione, non ancora formalizzato né alla presentazione dell'offerta né all'adozione dell'esclusione, non poteva essere considerato. Il secondo motivo è stato respinto perché l'omessa comunicazione della pendenza tributaria, conosciuta dall'impresa e già oggetto di ricorso tributario, poteva integrare un grave illecito professionale anche in assenza di uno specifico intento fraudolento, essendo sufficiente una condotta colposa contraria alla diligenza professionale. La mancata comunicazione era rilevante ai sensi dell'art. 96, comma 14, e la stazione appaltante aveva esercitato correttamente la propria discrezionalità nel valutare l'incidenza della condotta sull'integrità e affidabilità dell'operatore. Il motivo relativo alla segnalazione ANAC è stato respinto in quanto fondato su illegittimità derivata, non essendo stata accertata l'illegittimità dell'esclusione; il TAR ne aveva comunque dichiarato l'inammissibilità. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in € 6.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023

    è inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

    Le violazioni fiscali gravi definitivamente accertate costituiscono causa di esclusione automatica, salvo regolarizzazione perfezionata prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

  • art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali

    Per le violazioni fiscali gravi non definitivamente accertate, la stazione appaltante deve svolgere una valutazione tecnico-discrezionale, anche mediante il parametro del valore dell'appalto; verificato il presupposto normativo, l'esclusione non costituisce una scelta meramente facoltativa.

  • Allegato II.10, comma 3, d.lgs. 36/2023

    una violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto

    La gravità della violazione fiscale non definitivamente accertata è valutata anche in rapporto al valore dell'affidamento; nel caso concreto la soglia era ampiamente superata.

  • art. 95, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023

    che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati

    La stazione appaltante può escludere l'operatore quando accerti, con mezzi adeguati, un grave illecito professionale idoneo a porre in dubbio integrità o affidabilità.

  • art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023

    L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95

    L'omessa comunicazione di fatti potenzialmente rilevanti ai fini dell'esclusione, pur non costituendo di per sé causa automatica di esclusione, può rilevare nella valutazione del grave illecito professionale.

  • art. 98, comma 3, lettera b), d.lgs. 36/2023

    abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione

    La fornitura negligente di informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni della gara rientra tra i gravi illeciti professionali.

  • art. 98, comma 4, d.lgs. 36/2023

    La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione

    La gravità dell'illecito professionale deve essere apprezzata considerando il bene giuridico leso, l'entità della lesione, il tempo trascorso e le eventuali modifiche organizzative dell'impresa.

Massime di principio

  • Per le violazioni fiscali gravi non definitivamente accertate, la stazione appaltante esercita una discrezionalità tecnica nel verificare, sulla base di mezzi di prova adeguati e in rapporto al valore dell'affidamento, il superamento delle soglie previste dall'Allegato II.10 al d.lgs. 36/2023; una volta accertato il presupposto normativo, l'esclusione dell'operatore economico diviene necessitata.
  • La valutazione della gravità di una violazione fiscale non definitivamente accertata può essere effettuata rapportando l'importo dell'obbligazione tributaria, al netto di sanzioni e interessi, al valore dell'appalto e considerando il valore effettivo dell'affidamento risultante dall'offerta.
  • L'omessa comunicazione alla stazione appaltante di una pendenza tributaria potenzialmente rilevante ai fini dell'esclusione può integrare un grave illecito professionale, anche in assenza di uno specifico intento fraudolento, quando sia riconducibile almeno a negligenza e sia idonea a incidere sulla valutazione di integrità o affidabilità dell'operatore.
  • La mancata regolarizzazione della posizione tributaria, mediante pagamento, impegno vincolante o piano di rateizzazione formalizzato, entro il termine di presentazione dell'offerta impedisce all'operatore di avvalersi della causa di non applicazione dell'esclusione prevista dalla disciplina dei contratti pubblici.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante in materia di esclusione per violazioni fiscali e grave illecito professionale resta circoscritto ai casi di manifesta erroneità, irrazionalità o travisamento, non potendo sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieRegolarità fiscale e contributivaGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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