Cassazione Penale, Ordinanza n. 33989/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano, ritenendo che il motivo dedotto non fosse consentito nel quadro del patteggiamento in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio in appello nell'ambito del c.d. patteggiamento in appello. Il ricorrente contestava, in sostanza, la mancata motivazione del giudice di secondo grado sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla verifica dell'assenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove. La Corte di cassazione ha però rilevato che, dopo la reintroduzione del patteggiamento in appello, il giudice dell'impugnazione, quando accoglie la richiesta ex art. 599-bis c.p.p., non è tenuto a pronunciarsi su tali profili, perché la rinuncia ai motivi di appello limita la cognizione ai soli motivi non rinunciati; perciò il ricorso è stato considerato proposto per motivi non consentiti e dichiarato inammissibile de plano.
Norme richiamate
art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017
È richiamato come fonte della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello.
La richiesta formulata ai sensi di questa norma, in appello, limita la cognizione del giudice ai motivi non oggetto di rinuncia.
Nel contesto del patteggiamento in appello il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento per le cause ivi previste.
art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017
Richiamato per ribadire la disciplina del patteggiamento in appello.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello, reintrodotto dall'art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione delimita l'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado ai soli profili non rinunciati.
- Quando l'appello viene definito con patteggiamento in appello, il giudice non è tenuto a effettuare una autonoma motivazione sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sulla mancanza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, se tali questioni non rientrano nei motivi residui.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se fondato su censure non consentite rispetto al perimetro decisorio determinato dalla rinuncia ai motivi di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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