Cassazione Penale, Ordinanza n. 00363/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, ma il testo disponibile non indica il reato contestato né il contenuto specifico della decisione di merito. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente ha riproposto in cassazione le stesse doglianze già formulate in appello, che la Corte territoriale aveva già disatteso. Le censure sono state ritenute non specifiche e meramente apparenti, oltre che dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. È inoltre richiamato il profilo del trattamento sanzionatorio, rispetto al quale la Corte di appello aveva dato motivazione ritenuta sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si limitassero a reiterare argomenti già proposti in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, e che inoltre mirassero a una rivalutazione nel merito delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Quanto al trattamento punitivo, ha reputato la motivazione della Corte di appello adeguata e immune dai vizi dedotti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non soddisfa il requisito di specificità il motivo che non svolge una critica argomentata alla decisione di merito, ma si risolve in una riproposizione meramente assertiva delle precedenti doglianze.
- Il giudizio di cassazione non può essere trasformato in un nuovo giudizio di merito: è preclusa la richiesta di rivalutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando sia sufficiente, non illogica e coerente con il percorso argomentativo del giudice di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00293/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00310/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00311/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00328/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00329/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00330/2026 del 07/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →