Sentenza del 08/10/2019 n. 41124 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Concorso nel reato dell'amministratore - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente era stata accusata di avere concorso, quale amministratore delegato della società destinataria, nell'emissione da parte di Print Sistem S.r.l. di fatture relative a operazioni inesistenti. Ha sostenuto che l'art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000 escludesse il concorso tra emittente e utilizzatore delle fatture, anche perché Selex non avrebbe utilizzato le fatture nelle dichiarazioni fiscali. Ha inoltre contestato l'assenza di dolo specifico di evasione, la valutazione delle prove e la sussistenza dei danni civili riconosciuti a Selex.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 9, chiarendo che il potenziale utilizzatore può concorrere nel reato di emissione ai sensi dell'art. 110 c.p. quando abbia fornito un contributo consapevole all'emissione, come l'autorizzazione dei pagamenti per prestazioni inesistenti. L'art. 9 opera solo per evitare la doppia punizione del medesimo soggetto per emissione e utilizzazione, non per escludere il concorso autonomo nell'emissione. Tuttavia, la Corte ha accolto le censure sulla mancata valutazione del dolo specifico, delle prove e dei danni civili. Poiché il reato era prescritto, la sentenza penale è rimasta improcedibile, ma la sentenza è stata annullata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Il reato può essere commesso anche mediante concorso di persone; il soggetto che, pur non emettendo materialmente la fattura, contribuisce consapevolmente alla sua emissione può risponderne ai sensi dell'art. 110 c.p.
La disposizione esclude l'automatica estensione del reato di emissione all'utilizzatore, e viceversa, per evitare una duplicazione sanzionatoria derivante dalla normale connessione tra emissione e utilizzazione. Non impedisce però il concorso ordinario nell'emissione quando sia provato uno specifico contributo consapevole.
Si applica la disciplina ordinaria del concorso di persone nel reato anche al potenziale utilizzatore delle fatture, qualora abbia fornito un contributo causale e consapevole alla loro emissione.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
L'utilizzazione delle fatture si perfeziona con la presentazione della dichiarazione fraudolenta; la mancata utilizzazione non esclude, tuttavia, il possibile concorso nell'autonomo reato già consumato di emissione.
La disciplina del tentativo nei reati tributari non rende penalmente irrilevante un contributo a una condotta di emissione che sia stata effettivamente portata a compimento.
In presenza di una causa estintiva del reato, l'assoluzione nel merito prevale solo quando l'innocenza emerga in modo evidente e incontestabile, salvo il diverso obbligo di esaminare compiutamente gli aspetti civili in presenza di una parte civile.
Quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione ma vi sono statuizioni civili, il giudice d'appello deve comunque accertare la responsabilità ai fini civili e valutare l'esistenza e l'entità del danno.
L'annullamento delle sole statuizioni civili comporta il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Massime di principio
- L'art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000 non costituisce una protezione generale per l'amministratore della società destinataria delle fatture: se l'amministratore contribuisce consapevolmente all'emissione, può rispondere in concorso con l'emittente ai sensi dell'art. 110 c.p.
- La mancata indicazione delle fatture nella dichiarazione dei redditi può escludere il reato di utilizzazione, ma non elimina necessariamente il reato di emissione né il concorso nell'emissione già perfezionata.
- Per il reato di emissione è necessario provare il dolo specifico richiesto dalla norma, inclusa la finalità di consentire a terzi l'evasione delle imposte; la mera consapevolezza dell'inesistenza delle operazioni non è sempre sufficiente.
- Se il reato è prescritto e una parte civile è costituita, il giudice non può limitarsi a dichiarare la prescrizione: deve esaminare responsabilità e danno ai fini civili, rispondendo specificamente alle contestazioni dell'imputato.
- Le statuizioni civili devono essere fondate su un accertamento concreto del danno e del nesso causale; l'asserito inserimento delle fatture nella contabilità o nelle dichiarazioni fiscali non può essere dato per scontato se è stato specificamente contestato.
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