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Sentenza

Sentenza n. 845/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4380/2024, resa in data 22/05/2024 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campani, Napoli, Sezione Prima, pubblicata in data 25/07/2024, nel procedimento n. R.G. 1494/2024;

Giustizia amministrativa202505140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione del capo della sentenza che condannava l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, oltre accessori e rifusione del contributo unificato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del TAR Campania che aveva condannato So.Re.Sa. al pagamento, in suo favore, di euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato. Il ricorso è stato depositato il 9 ottobre 2025. Nel corso del giudizio So.Re.Sa. ha documentato l'avvenuto pagamento, mediante mandato emesso il 14 ottobre 2025 e deposito della relativa documentazione il 23 ottobre 2025. La ricorrente ha quindi confermato l'integrale soddisfazione della pretesa, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere, la compensazione delle spese e la condanna dell'amministrazione al rimborso del contributo unificato del giudizio di ottemperanza, in ragione della tardività dell'adempimento rispetto alla proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento effettuato dall'amministrazione avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato in giudizio. Le spese di lite sono state compensate, in conformità all'orientamento richiamato dal giudice. Tuttavia, considerata la tardività dell'adempimento, il TAR ha posto a carico di So.Re.Sa. la refusione del contributo unificato versato dalla ricorrente per il giudizio di ottemperanza. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo imposto dal giudicato e soddisfa la pretesa azionata, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • L'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso può giustificare la compensazione delle spese di lite, ma la tardività dell'adempimento può comportare la condanna dell'amministrazione alla refusione del contributo unificato versato per il giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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