Cassazione Penale, Sentenza n. 26642/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza dell'8 novembre 2023 che aveva dichiarato inammissibile il riesame per sopravvenuta mancanza d'interesse, dopo che tutte le misure cautelari (arresti domiciliari poi sostituiti e quindi revocati) erano venute meno. Il ricorrente deduceva il perdurante interesse all'impugnazione per ottenere la pronuncia utile alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione e per ottenere, in prospettiva, l'inutilizzabilità di alcune risultanze investigative; censurava altresì violazioni degli artt. 568, comma 4, 627, comma 4 e 592 c.p.p. e contestava la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'interesse a coltivare l'impugnazione al fine di ottenere la pronuncia utile per la riparazione per ingiusta detenzione debba essere dedotto in modo specifico e motivato dall'interessato (atto personale o tramite procura speciale) conformemente al principio delle Sezioni Unite (Testini). Nel caso concreto tale deduzione non è stata effettuata; l'eventuale interesse a fare dichiarare l'inutilizzabilità di atti investigativi non poteva mantenere vivo il riesame, atteso che la misura cautelare era già venuta meno, e tale censura è perseguibile nel processo principale. Non è stata ravvisata violazione dell'art. 627, comma 4, c.p.p.; la condanna alle spese è legittima perché l'indagato ha proseguito un'impugnazione la cui decisione era ormai irrilevante per la sua libertà, ma la Corte ha escluso la colpa tale da giustificare l'ammenda e ha disposto che non sia inflitta somma alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il motivo: l'interesse alla riparazione per ingiusta detenzione deve essere specificamente e motivatamente dedotto dall'interessato per mantenere l'impugnazione quando la misura è sopravvenuta inefficace
Richiamato come norma che attribuisce competenza al giudice per le indagini preliminari rispetto ad istanze cautelari (contestuale riferimento procedurale)
Richiamato in relazione alla sostituzione della custodia domiciliare con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
Richiamato in tema di pronuncia irrevocabile utile per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione
La dedotta violazione è stata ritenuta infondata: il giudice del rinvio non doveva rilevare mancanza d'interesse già nei precedenti gradi perché all'epoca l'interesse esisteva
Riferito alla condanna alle spese della procedura: la Corte ha ritenuto legittima la condanna per aver proseguito un'impugnazione ormai irrilevante per lo status libertatis
Applicato per escludere la condanna a una somma in favore della cassa delle ammende quando manca colpa grave del ricorrente
Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)
Principio secondo cui l'interesse a proseguire il ricorso per ottenere pronuncia utile alla riparazione deve essere specificamente dedotto dalla parte in modo personale o tramite procura speciale
Sentenza Corte di cassazione n. 43267 del 11/7/2023
Precedente ricorso con annullamento e rinvio per insufficiente prova delle proroghe dei termini d'indagine; contesto fattuale richiamato nella vicenda
Massime di principio
- Per mantenere attivo un ricorso cautelare finalizzato anche alla futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione, l'interessato deve dedurre in modo specifico e motivato l'interesse alla decisione, con atto personale o tramite procura speciale
- La semplice sopravvenuta cessazione della misura cautelare estingue l'interesse al riesame, salvo che l'interessato non abbia specificamente indicato un interesse concreto derivante dalla pronuncia (es. riparazione)
- La sostituzione della misura custodiale con una misura meno afflittiva (obbligo di presentazione) mantiene l'interesse all'impugnazione fino alla revoca di ogni misura
- Le doglianze dirette a ottenere l'inutilizzabilità di acquisizioni investigative possono essere rilevanti nel giudizio dibattimentale ma non sempre mantengono l'interesse al riesame cautelare se la misura è già venuta meno
- La condanna alle spese può essere disposta quando il ricorrente insiste in un'impugnazione ormai irrilevante per la sua libertà; tuttavia, l'ammenda richiede una colpa più grave e può essere esclusa
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