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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26642/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza dell'8 novembre 2023 che aveva dichiarato inammissibile il riesame per sopravvenuta mancanza d'interesse, dopo che tutte le misure cautelari (arresti domiciliari poi sostituiti e quindi revocati) erano venute meno. Il ricorrente deduceva il perdurante interesse all'impugnazione per ottenere la pronuncia utile alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione e per ottenere, in prospettiva, l'inutilizzabilità di alcune risultanze investigative; censurava altresì violazioni degli artt. 568, comma 4, 627, comma 4 e 592 c.p.p. e contestava la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'interesse a coltivare l'impugnazione al fine di ottenere la pronuncia utile per la riparazione per ingiusta detenzione debba essere dedotto in modo specifico e motivato dall'interessato (atto personale o tramite procura speciale) conformemente al principio delle Sezioni Unite (Testini). Nel caso concreto tale deduzione non è stata effettuata; l'eventuale interesse a fare dichiarare l'inutilizzabilità di atti investigativi non poteva mantenere vivo il riesame, atteso che la misura cautelare era già venuta meno, e tale censura è perseguibile nel processo principale. Non è stata ravvisata violazione dell'art. 627, comma 4, c.p.p.; la condanna alle spese è legittima perché l'indagato ha proseguito un'impugnazione la cui decisione era ormai irrilevante per la sua libertà, ma la Corte ha escluso la colpa tale da giustificare l'ammenda e ha disposto che non sia inflitta somma alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Il motivo: l'interesse alla riparazione per ingiusta detenzione deve essere specificamente e motivatamente dedotto dall'interessato per mantenere l'impugnazione quando la misura è sopravvenuta inefficace

  • art. 279 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che attribuisce competenza al giudice per le indagini preliminari rispetto ad istanze cautelari (contestuale riferimento procedurale)

  • art. 282 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sostituzione della custodia domiciliare con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di pronuncia irrevocabile utile per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione

  • art. 627 cod. proc. pen.

    La dedotta violazione è stata ritenuta infondata: il giudice del rinvio non doveva rilevare mancanza d'interesse già nei precedenti gradi perché all'epoca l'interesse esisteva

  • art. 592 cod. proc. pen.

    Riferito alla condanna alle spese della procedura: la Corte ha ritenuto legittima la condanna per aver proseguito un'impugnazione ormai irrilevante per lo status libertatis

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per escludere la condanna a una somma in favore della cassa delle ammende quando manca colpa grave del ricorrente

  • Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)

    Principio secondo cui l'interesse a proseguire il ricorso per ottenere pronuncia utile alla riparazione deve essere specificamente dedotto dalla parte in modo personale o tramite procura speciale

  • Sentenza Corte di cassazione n. 43267 del 11/7/2023

    Precedente ricorso con annullamento e rinvio per insufficiente prova delle proroghe dei termini d'indagine; contesto fattuale richiamato nella vicenda

Massime di principio

  • Per mantenere attivo un ricorso cautelare finalizzato anche alla futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione, l'interessato deve dedurre in modo specifico e motivato l'interesse alla decisione, con atto personale o tramite procura speciale
  • La semplice sopravvenuta cessazione della misura cautelare estingue l'interesse al riesame, salvo che l'interessato non abbia specificamente indicato un interesse concreto derivante dalla pronuncia (es. riparazione)
  • La sostituzione della misura custodiale con una misura meno afflittiva (obbligo di presentazione) mantiene l'interesse all'impugnazione fino alla revoca di ogni misura
  • Le doglianze dirette a ottenere l'inutilizzabilità di acquisizioni investigative possono essere rilevanti nel giudizio dibattimentale ma non sempre mantengono l'interesse al riesame cautelare se la misura è già venuta meno
  • La condanna alle spese può essere disposta quando il ricorrente insiste in un'impugnazione ormai irrilevante per la sua libertà; tuttavia, l'ammenda richiede una colpa più grave e può essere esclusa

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