Sentenza n. 759/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di revoca delle proroghe relative agli accessi di due impianti di distribuzione carburanti in Loc. Sardara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione delle istanze di rinnovo e di chiusura di due accessi stradali relativi a impianti di distribuzione carburanti
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui Anas, preso atto del mancato completamento degli adempimenti progettuali richiesti, aveva archiviato le istanze di rinnovo delle concessioni per gli accessi e ingiunto la chiusura degli impianti. La società deduceva: travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, vessatorietà, difetto di interesse pubblico e violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Sosteneva che la proroga di dodici mesi concessa da Anas non fosse una mera dilazione dei termini per produrre documentazione, ma implicasse anche la proroga della concessione e consentisse il subentro dei proprietari delle aree, secondo l’art. 7 del disciplinare. Contestava inoltre che il trasferimento della gestione o della proprietà fosse stato comunicato tardivamente, rilevando di aver informato Anas prima del trasferimento. Secondo la ricorrente, l’interesse pubblico perseguito da Anas era la sicurezza stradale e non la necessità che gli adempimenti fossero eseguiti personalmente dalla concessionaria originaria. Deduceva infine l’omesso invio di un nuovo preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha interpretato la clausola dell’art. 7 del disciplinare secondo il suo tenore letterale, ritenendo che essa disciplini la voltura di una licenza valida ed efficace in caso di trasferimento della proprietà delle opere, imponendo al concessionario originario di rispettare gli obblighi fino al riconoscimento della voltura. La clausola non attribuisce invece un diritto al subentro di terzi in un procedimento di rinnovo relativo a una licenza ormai scaduta. La proroga concessa da Anas è stata qualificata come semplice assegnazione di termini più lunghi per lo svolgimento delle attività propedeutiche e per il deposito della documentazione tecnica necessaria al rinnovo, non come proroga della licenza. Il contenuto dell’atto escludeva quindi che la concessione fosse ancora valida ed efficace e confermava la possibilità per Anas di adottare misure di chiusura per ragioni di sicurezza. Venuta meno la volontà e la possibilità della ricorrente di completare gli adempimenti istruttori, risultava giustificata l’archiviazione del procedimento di rinnovo. Il TAR ha inoltre escluso la necessità di un nuovo preavviso di rigetto, poiché l’archiviazione costituiva la conseguenza della mancata produzione della documentazione richiesta entro i termini assegnati. Ha precisato che gli eventuali proprietari interessati all’utilizzo degli accessi dovranno presentare una nuova istanza di licenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 7 del disciplinare di concessione
In caso di trapasso di proprietà delle opere alle quali la licenza si riferisce, il Concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione all’ANAS, restando però tenuto ad osservare tutti gli obblighi contratti col presente disciplinare, fino a quando il nuovo proprietario non abbia ottenuto il riconoscimento alla voltura della licenza stessa.
La disposizione consente la voltura di una licenza valida ed efficace in favore del nuovo proprietario, ma non fonda un diritto al subentro di terzi nel procedimento di rinnovo di una licenza già scaduta.
Non era necessario un nuovo preavviso di rigetto perché l’archiviazione costituiva la conseguenza della mancata produzione della documentazione istruttoria richiesta entro il termine assegnato e della volontà della ricorrente di non proseguire negli adempimenti.
Massime di principio
- La clausola che consente la voltura di una licenza amministrativa in caso di trasferimento della proprietà opera, in assenza di diversa previsione, con riferimento a una licenza valida ed efficace e non attribuisce automaticamente al nuovo proprietario il diritto di subentrare in un procedimento di rinnovo relativo a una licenza già scaduta.
- Una proroga concessa dall’amministrazione per la presentazione di documentazione integrativa necessaria all’istruttoria di un rinnovo non equivale, se il testo dell’atto non lo dispone espressamente, alla proroga della licenza o del titolo concessorio.
- L’interpretazione degli atti amministrativi deve privilegiare il dato letterale, soprattutto quando dall’atto derivino conseguenze sfavorevoli per il privato; non possono essere attribuiti al provvedimento significati inespressi o incompatibili con il suo contenuto chiaro.
- Quando il titolare di una licenza scaduta non intende o non è più in grado di completare gli adempimenti istruttori necessari al rinnovo, l’amministrazione può archiviare il relativo procedimento; gli eventuali soggetti interessati devono presentare una nuova istanza, senza poter pretendere il subentro nel procedimento già avviato.
- Non è necessario un nuovo preavviso di rigetto quando l’archiviazione costituisce la conseguenza diretta della mancata produzione della documentazione richiesta entro il termine assegnato e della rinuncia sostanziale del richiedente a proseguire il procedimento.
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