Cassazione Civile, Ordinanza n. 40671/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme pretese a titolo di corrispettivo di prestazioni derivanti da un contratto di appalto. L'opponente ha dedotto l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale e ha comunque contestato di dovere l'importo richiesto, formulando anche domanda riconvenzionale per il rimborso di spese sostenute per rimuovere vizi dell'opera. Il tribunale ha ritenuto che la clausola compromissoria investisse anche le domande riconvenzionali e ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite. La corte d'appello ha respinto il gravame sulla compensazione delle spese e sulla declaratoria di improponibilità della domanda, richiamando il carattere irrituale dell'arbitrato. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese era stata disposta facendo riferimento a un passaggio motivazionale di primo grado che aveva ritenuto estesa alla riconvenzionale la rinuncia alla giurisdizione ordinaria, ma senza indicare una vera ragione legittimante la compensazione; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, ma senza specificare adeguatamente quale domanda sarebbe stata decisa oltre i limiti del devoluto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo censurabile la conferma della compensazione delle spese perché, nel testo applicabile ratione temporis dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione può essere disposta solo per reciproca soccombenza oppure per gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva chiarito se la compensazione si fondasse su reciproca soccombenza o su gravi ed eccezionali ragioni, limitandosi a un richiamo non sufficiente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva indicato con precisione quale domanda sarebbe stata decisa ultra petita. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
per reciproca soccombenza o per gravi ed eccezionali ragioni, che debbono essere specificamente indicate dal giudicante
nel regime applicabile al giudizio successivo al 4 luglio 2009 la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma e richiede una motivazione specifica che espliciti la ragione della deroga al principio di soccombenza
il principio generale è quello della soccombenza quale criterio regolatore delle spese processuali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per dedurre la violazione di legge in relazione al vizio prospettato nel secondo motivo
il motivo di ricorso era formulato come deduzione di ultrapetizione, ma è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità
la Corte ne ribadisce l'interpretazione restrittiva in tema di compensazione delle spese
Massime di principio
- Nel regime successivo alla riforma del 2009, la compensazione delle spese di lite non può essere disposta in modo generico: il giudice deve indicare espressamente se ricorre una ipotesi di reciproca soccombenza oppure gravi ed eccezionali ragioni.
- Il richiamo a motivazioni implicite, assorbimenti o passaggi argomentativi di altre decisioni non basta a sorreggere la compensazione delle spese se la sentenza impugnata non esplicita in modo autonomo la ratio della deroga al principio di soccombenza.
- Il motivo di ricorso per ultrapetizione deve essere specifico: occorre indicare quale domanda o eccezione sarebbe stata decisa oltre i limiti del devoluto, altrimenti la censura è inammissibile.
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