Cassazione Penale, Sentenza n. 9675/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ha corretto d'ufficio un errore materiale nel dispositivo della sentenza del 19/05/2020 (omissione di due mesi nella indicazione della pena). Coluccio lamenta violazione delle norme processuali perché la correzione è stata adottata "de plano", senza fissare udienza camerale e senza avviso alle parti, precludendogli la possibilità di rilevare un presunto errore di fatto attribuibile al giudice di legittimità (omissione della sopravvenuta improcedibilità di uno dei reati) e costringendolo a proporre un ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per "originaria carenza di interesse". Il Collegio ha ricordato il consolidato orientamento secondo cui la correzione d'errore materiale "de plano" senza udienza può comportare nullità ma il ricorrente, per dedurla in Cassazione, deve provare un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale e che la sua partecipazione avrebbe potuto influire sulla decisione. Qui Coluccio ha ammesso che la correzione è meritevole nel merito e che la questione da lui lamentata non poteva incidere sulla modifica del dispositivo; inoltre aveva già proposto il ricorso straordinario pertinente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che consente la correzione di errori materiali nel provvedimento; la Corte accetta l'uso di tale strumento per rettificare la indicazione errata della pena
La mancata fissazione dell'udienza e l'adozione 'de plano' può comportare una nullità di ordine generale ai sensi di questa norma, ma tale nullità è deducibile in Cassazione solo se il ricorrente dimostra un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale
Norma relativa al ricorso straordinario che il ricorrente ha comunque utilizzato per far valere la questione sostanziale (improcedibilità) non connessa alla correzione materiale
Norma che prevede l'onere delle spese e la possibilità di condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non colposa del ricorso; applicata per liquidare in via equitativa la somma di euro 3.000
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez.1 n.20984/2020, Sez.5 n.28085/2019)
Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019
Principio consolidato secondo cui la nullità per correzione 'de plano' è deducibile in Cassazione solo se provato il concreto interesse a partecipare all'udienza camerale
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Corte cost., sent. 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione all'onere delle spese e alla valutazione della colpa: la Corte ha ritenuto che non risultino elementi per considerare che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La correzione d'ufficio di errori materiali (art. 130 c.p.p.) è legittima anche se adottata 'de plano', ma la parte che impugna tale procedimento deve dimostrare un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale per poter dedurre la nullità in Cassazione
- Una irregolarità procedurale formale (mancata fissazione di udienza/avviso) non è sufficiente, da sola, a rendere ammissibile il ricorso in Cassazione se il ricorrente non mostra che la sua partecipazione avrebbe potuto influire sull'esito
- Se la correzione riguarda un mero errore materiale che non incide sui diritti sostanziali della parte, le contestazioni meramente incidentali o argomenti non pertinenti alla correzione vanno valutati con gli strumenti processuali appropriati (es. ricorso straordinario) e non giustificano di per sé la cassazione
- Chi propone ricorso senza concreto interesse può essere condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che sussista colpa nella determinazione dell'inammissibilità
- Nel valutare impugnazioni contro provvedimenti 'de plano', è essenziale dimostrare il nesso tra la procedura non osservata e un pregiudizio concreto per il diritto di difesa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9405/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9406/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9407/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9408/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9410/2023 del 07/03/2023
- Sentenza penale · 7 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9411/2023 del 07/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →