Cassazione Penale, Sentenza n. 21384/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale aveva chiesto la declaratoria di non eseguibilità della sentenza italiana del 10/04/1995 per violazione del principio del ne bis in idem (art. 54 Convenzione di Schengen), sostenendo che Hiebeler era già stato definitivamente condannato in Germania per fatti di importazione, trasporto e cessione di cocaina sostanzialmente sovrapponibili; il giudice dell'esecuzione fiorentino rigettò la richiesta ritenendo non provata l'identità dei fatti (in Italia Hiebeler era stato anche condannato come capo di associazione a delinquere) e invocò la riserva italiana prevista all'atto di ratifica della Convenzione (art. 55, comma 1, lett. a)). Hiebeler impugnò sostenendo che la riserva non operava quando i fatti erano avvenuti in parte nel territorio dello Stato che aveva pronunciato la sentenza straniera e che la Corte d'appello aveva omesso di acquisire la sentenza tedesca, impedendo la corretta comparazione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha stabilito che la riserva italiana prevista dall'art. 55, comma 1, lett. a) della Convenzione di Schengen è inoperante nella specie, poiché i fatti oggetto della sentenza tedesca si erano svolti in parte in Germania e in parte in Italia. Ha richiamato la nozione autonoma, di diritto dell'Unione, di "medesimi fatti" (interpretazione CJEU: insieme di fatti inscindibilmente collegati, indipendentemente dalla qualificazione giuridica) e ha affermato l'obbligo del giudice dell'esecuzione di acquisire le sentenze estere mancanti esercitando i poteri istruttori ex art. 666, comma 5 c.p.p. Poiché la Corte di appello aveva omesso tale acquisizione e si era basata su un patrimonio di prove incompleto, la decisione impugnata è stata annullata con rinvio per nuova valutazione e integrazione istruttoria.
Norme richiamate
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (19 giugno 1990), art. 54
Sancisce il principio del ne bis in idem nello spazio Schengen e richiede, per la sua operatività, che sussistano i "medesimi fatti" tra procedimenti definiti in Stati contraenti; la nozione di "medesimi fatti" è autonoma e interpretata in senso unitario a livello UE.
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (19 giugno 1990), art. 55, comma 1, lett. a)
art. 55, comma 1, lett. a)
Consente agli Stati, al momento della ratifica, di formulare una riserva rispetto all'art. 54 per determinati casi, tra cui i fatti avvenuti in tutto o in parte nel territorio dello Stato che formula la riserva; tuttavia la disposizione stessa esclude l'applicabilità della riserva se i fatti sono avvenuti in parte nel territorio dello Stato nel quale la sentenza straniera è stata pronunciata.
Legge 30 settembre 1993, n. 388 (ratifica Accordo di Schengen), art. 7
art. 7 della legge n. 388/1993
Con la legge di ratifica l'Italia ha formulato la riserva prevista dall'art. 55 della Convenzione; la Corte chiarisce che tale riserva è comunque limitata dai vincoli interpretativi e dall'integrazione nel diritto dell'Unione.
Codice di procedura penale, art. 669
Citato nel provvedimento di merito in rapporto al principio che, in presenza di più condanne irrevocabili relative allo stesso fatto, si esegue la condanna meno grave; la Corte richiama tuttavia che la verifica dell'identità dei fatti è prerequisito e richiede piena istruttoria.
Codice di procedura penale, art. 666, comma 5
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori (anche officiosi) per acquisire documenti e sentenze estere mancanti; la Corte ha ritenuto obbligatorio esercitare tali poteri per accertare la coincidenza fattuale tra le sentenze.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 50 e art. 52
Art. 50 riconosce il principio del ne bis in idem nell'Unione; art. 52 permette limitazioni purché rispettino l'essenza dei diritti e i criteri di necessità, proporzionalità e funzionalità. Tali principi sono stati richiamati per valutare la compatibilità delle riserve nazionali all'acquis unionale di Schengen.
Protocollo n. 2 sull'integrazione dell'acquis di Schengen nel diritto dell'Unione europea
Ricorda che l'acquis di Schengen è stato incorporato nel diritto UE, con conseguenze sulla portata delle riserve e sull'interpretazione uniforme del principio del ne bis in idem.
Massime di principio
- La riserva italiana prevista dall'art. 55 Schengen non opera quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti almeno in parte sul territorio dello Stato che ha pronunciato la sentenza: in tali casi il principio del ne bis in idem di art. 54 trova applicazione.
- Per verificare il ne bis in idem internazionale il giudice deve confrontare i fatti materiali accertati nelle diverse sentenze, non le loro qualificazioni giuridiche nazionali; la nozione di "medesimi fatti" è autonoma e comprende fatti "inscindibilmente collegati" anche se differenti per tempo, luogo o qualificazione formale.
- Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di acquisire le sentenze straniere mancanti (anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 666, comma 5 c.p.p.) e di svolgere una istruttoria completa prima di decidere sulla non eseguibilità di una sentenza italiana per ne bis in idem.
- L'omessa acquisizione della sentenza straniera e la decisione fondata su un materiale probatorio incompleto costituiscono vizio di motivazione e formale che giustificano l'annullamento e il rinvio della decisione.
- In pratica, quando si sospetta un bis internazionale, occorre chiedere e produrre copia autentica della sentenza estera (con traduzione e documentazione sugli atti processuali rilevanti) e comparare puntualmente le imputazioni e i fatti materiali contestati in ciascuna sede.
- Nel bilanciamento tra riserve nazionali e diritti dell'Unione, la disciplina europea (Carta e giurisprudenza CJEU) tende a garantire un'interpretazione uniforme e restrittiva delle riserve che limiterebbero l'efficacia del ne bis in idem all'interno dell'area UE.
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