Cassazione Civile, Sentenza n. 11117/2021 del 27/04/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro (assunzione a tempo indeterminato) a decorrere dal 30/09/2011 in base al contratto a termine stipulato dal 10/08/2006 e ripetutamente prorogato. La Corte d'Appello di Roma aveva respinto la domanda ritenendo ostativa la mancata richiesta, da parte della CRI, dell'autorizzazione prevista dall'art. 39, comma 3-ter della legge 449/1997 per le assunzioni; la CRI aveva limitato la richiesta di autorizzazione a 16 unità interne ed escluso le unità impiegate nei servizi in convenzione (es. ARES 118). Il ricorrente contestava invece di essere inserito nella graduatoria degli idonei e sosteneva che il diritto alla stabilizzazione, previsto dall'art. 1, comma 519 della L. 296/2006, non poteva essere pregiudicato dalla scelta dell'ente di limitare la richiesta di autorizzazione e che la diversa gestione tra personale interno e personale in servizio presso enti convenzionati configurava violazione del principio di eguaglianza e della normativa antidiscriminatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha stabilito che la limitazione, da parte della CRI, della richiesta di autorizzazione per la stabilizzazione non può impedire il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione per i lavoratori che hanno i requisiti di legge; grava sull'ente l'onere di dimostrare che, se il ricorrente fosse stato correttamente incluso nella richiesta, sarebbe comunque stato escluso dall'autorizzazione. La decisione richiama consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e ordina alla Corte territoriale di conformarsi a tali principi nella nuova decisione; sono inoltre compensate le spese del giudizio di legittimità a carico della resistente.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
La disposizione attribuisce un diritto alla stabilizzazione di personale precario che, se siano soddisfatti i requisiti, non può essere eluso dalla scelta dell'ente di limitare la richiesta di autorizzazione; il diritto di stabilizzazione ha rango primario e va garantito indipendentemente dall'ambito ristretto della richiesta amministrativa.
art. 39, comma 3-ter: "L'istruttoria prodromica all'autorizzazione è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna"
Il procedimento autorizzatorio presuppone la richiesta dell'amministrazione, ma tale ambito autorizzatorio non può essere opponibile per escludere il diritto di stabilizzazione dei lavoratori che posseggano i requisiti di legge; l'ente deve provare che l'inclusione nel suo elenco non avrebbe modificato l'esito dell'istruttoria.
Costituzione della Repubblica Italiana
Il principio di eguaglianza e la divieta di discriminazioni sono richiamati a sostegno del rilievo che, a parità di requisiti, non può risultare operata una differenziazione di trattamento tra lavoratori temporanei impiegati internamente e quelli impiegati in servizi in convenzione.
Normativa antidiscriminatoria invocata per rilevare la illegittimità di un trattamento differenziato tra lavoratori a parità di requisiti; la Corte tiene conto del principio di non discriminazione nella valutazione della situazione.
Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni n. 7 del 30/04/2007
La direttiva non autorizza trattamenti differenziati che ledano il diritto alla stabilizzazione; essa prescrive esclusivamente criteri organizzativi (graduatorie distinte per categorie/profili) e non può prevalere sulla tutela normativa della stabilizzazione.
Decreto (riforma CRI) d.Ig. 28 settembre 2012, n. 178
Riferimento alla riforma dell'ente CRI: nel regime precedente tale riforma i dipendenti a termine avevano diritto di partecipare alle procedure di stabilizzazione senza priorità di trattamento per chi aveva prestato servizio direttamente presso l'ente rispetto a chi prestava attività nell'ambito di servizi in convenzione.
Massime di principio
- Se il lavoratore possiede i requisiti stabiliti dall'art. 1, comma 519, L. n. 296/2006, la scelta dell'ente di limitare la propria richiesta di autorizzazione (art. 39, comma 3-ter L. 449/1997) non può, di per sé, precludere il diritto alla stabilizzazione.
- Spetta al datore di lavoro/ente provare che, anche se il lavoratore fosse stato correttamente incluso nella richiesta di autorizzazione, sarebbe comunque stato escluso dall'autorizzazione; in assenza di tale prova l'esclusione è illegittima.
- La differenziazione tra personale temporaneo impiegato direttamente dall'ente e personale impiegato tramite convenzioni (es. servizi ARES/ASL) non è ammissibile quando i requisiti per la stabilizzazione sono identici: operano i principi di eguaglianza e non discriminazione.
- L'inclusione nelle graduatorie e negli elenchi degli idonei è un elemento probatorio rilevante a sostegno del diritto alla stabilizzazione e va adeguatamente valutata dalla giurisdizione territoriale.
- Le direttive amministrative o le scelte procedurali dell'ente non possono derogare o annullare i diritti riconosciuti da norme di rango primario; in caso di contrasto prevale la tutela normativa della stabilizzazione.
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