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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11115/2021 del 27/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La lavoratrice contestava la validità di otto contratti a tempo determinato chiedendo il riconoscimento di un unico rapporto a tempo indeterminato. Dopo decisioni di merito contrastanti e successivo annullamento parziale in Cassazione, la Corte d'appello in sede di rinvio ha ritenuto legittima l'ultima clausola a termine in ragione della vigore dell'accordo RAI/USIGRAI al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 368/2001 e ha rigettato la domanda di Pepe. La RAI aveva poi chiesto la restituzione delle somme pagate in esecuzione delle sentenze poi cassate; tale domanda era stata rigettata dal giudice di rinvio per insufficiente prova del pagamento (busta paga ritenuta non probatoria). La RAI ha impugnato tale rigetto in Cassazione denunciando, soprattutto, il mancato esame del principio di non contestazione e della prova per relationem costituita dal comportamento processuale delle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, assorbendo il secondo, e ha cassato la sentenza della Corte d'appello limitatamente alla valutazione della domanda restitutoria. La Corte ha rilevato che la RAI aveva allegato in modo puntuale l'avvenuto pagamento nel primo atto difensivo in riassunzione e che la controparte, nell'udienza di discussione, non aveva negato l'avvenuto pagamento ma aveva formulato una contestazione limitata (riguardante l'eventuale richiesta al lordo delle ritenute). Di conseguenza il giudice di rinvio avrebbe dovuto applicare il principio della non contestazione e verificare se la difesa di Pepe fosse compatibile con la negazione del pagamento; avendo omesso tale valutazione, la sentenza è stata cassata e la causa rimessa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per il riesame della domanda restitutoria e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 389 cod. proc. civ.

    La Corte ricorda che le domande restitutorie relative a pagamenti eseguiti in esecuzione di una sentenza poi cassata devono essere proposte al giudice di rinvio, perché la Cassazione decide solo il gravame rescindente; la norma mira a ripristinare la situazione di fatto precedente alla sentenza rescissa e genera un diritto autonomo alla restituzione.

  • art. 11 d.lgs. 368/2001

    La Corte richiama la necessità di accertare l'efficacia temporale dell'accordo collettivo (RAI/USIGRAI) al fine di valutare l'ultrattività e la legittimità delle clausole di deroga relative al termine: se l'accordo era già vigente all'entrata in vigore del decreto, la clausola era valida.

  • artt. 416, 420, 436 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione agli oneri di allegazione e contestazione nel rito del lavoro e alla necessità che il convenuto prenda posizione in modo chiaro e analitico sui fatti dedotti dall'attore; la Corte indica che la mancata specifica contestazione può comportare l'assunzione del fatto come non contestato.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Il principio di allegazione della prova e di contestazione specifica: la generica deduzione di assenza di prova non equivale a una contestazione specifica del fatto storico; viceversa la mancata contestazione in termini specifici può rendere il fatto come non controverso.

  • art. 88 cod. proc. civ.

    Rilevato nel quadro delle norme processuali richiamate a sostegno degli oneri di allegazione e difesa, come presidio della regolare instaurazione del contraddittorio (citato a supporto, senza una interpretazione autonoma complessa nel testo).

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in connessione alla tutela giurisdizionale e al diritto a un processo equo; la Corte lo menziona tra le norme a cui il rigetto della domanda restitutoria è stato dedotto in violazione.

Massime di principio

  • In un giudizio di rinvio la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta al giudice di rinvio ex art. 389 c.p.c.; il giudice deve valutare la restituzione anche sulla base degli elementi documentali e del comportamento processuale delle parti.
  • Se la parte allega puntualmente l'avvenuto pagamento e la controparte non contesta specificamente tale fatto nel primo atto difensivo successivo (o si limita a contestazioni incompatibili con la negazione del pagamento, p.es. su aspetti fiscali come lordo/netto), il pagamento può essere ritenuto non contestato e desunto per relationem dal comportamento processuale.
  • La mancata valutazione da parte del giudice della rilevanza delle dichiarazioni rese in udienza e del principio della circolarità degli oneri di allegazione e contestazione costituisce vizio che legittima la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
  • La busta paga o documenti analoghi possono essere considerati insufficienti di per sé a provare il pagamento, ma il giudice deve comunque esaminare se il complesso della prova documentale e il comportamento processuale rendono il fatto pacifico.
  • Nel rito del lavoro l'onere di contestazione richiede una presa di posizione chiara e analitica sui fatti posti a fondamento della domanda; la genericità della difesa sul punto può comportare la perdita dell'occasione probatoria.

Testo integrale

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