Cassazione Civile, Ordinanza n. 22465/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
Una società di intermediazione immobiliare, incaricata da un proprietario di cercare acquirenti per un immobile sito in Italia, aveva individuato un potenziale acquirente che aveva contattato l’agenzia dopo aver visto un annuncio sul sito internet della stessa, disponibile anche in lingua tedesca. Successivamente il proprietario aveva venduto l’immobile proprio a quel soggetto senza informare il mediatore, che aveva quindi chiesto in giudizio il pagamento delle provvigioni da entrambe le parti della compravendita. I convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice dello Stato membro del loro domicilio. Il tribunale aveva respinto l’eccezione, riconoscendo la giurisdizione italiana; la corte d’appello, invece, aveva accolto l’eccezione ritenendo applicabile il foro del consumatore di cui all’art. 17, par. 1, lett. c), del Reg. UE n. 1215/2012, sulla base di una serie di indizi (sito bilingue, clientela estera, recapiti con prefisso internazionale, uso di lingue diverse, annunci su portali esteri, attività svolta anche all’estero, dichiarazioni del legale rappresentante). La società ricorrente ha impugnato la decisione denunciando violazione degli artt. 7, par. 1, lett. a), 17, par. 1, lett. c), e 18, par. 2, del Regolamento Bruxelles I bis, sostenendo che la mera accessibilità del sito internet e gli elementi valorizzati dalla corte territoriale non bastassero a dimostrare un’attività "diretta" verso lo Stato del consumatore, e che dovesse applicarsi il criterio del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale previsto per le controversie contrattuali in generale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’approdo della corte d’appello, affermando che, in una controversia relativa alla provvigione di mediazione immobiliare, la giurisdizione non si radica automaticamente sul criterio generale dell’art. 7, par. 1, lett. a), del Reg. UE n. 1215/2012 quando ricorra la disciplina speciale dei contratti conclusi dai consumatori. Ha inoltre condiviso la valutazione per cui l’attività del mediatore era stata diretta verso lo Stato di domicilio del consumatore, valorizzando la pluralità di indizi concreti e la presenza di elementi aggiuntivi rispetto alla mera accessibilità del sito web. Conseguentemente ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, par. 1, lett. a), Regolamento (UE) n. 1215/2012
La competenza speciale in materia contrattuale non è il criterio decisivo quando la controversia rientra nella disciplina speciale dei contratti conclusi dai consumatori; non basta la semplice natura contrattuale del credito per escludere le regole consumeristiche.
art. 17, par. 1, lett. c), Regolamento (UE) n. 1215/2012
Perché operi il foro del consumatore occorre che il professionista abbia diretto la propria attività verso lo Stato membro del domicilio del consumatore; la verifica può fondarsi su una pluralità di indizi oggettivi.
art. 18, par. 2, Regolamento (UE) n. 1215/2012
È richiamato quale norma del sistema di tutela del consumatore in materia di giurisdizione, coerente con l’attrazione del foro nello Stato del consumatore.
La provvigione del mediatore è il credito azionato in giudizio, ma la sua spettanza resta subordinata alle regole sostanziali e processuali applicabili alla controversia.
art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato articolato come denuncia di violazione di legge e di giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel Regolamento (UE) n. 1215/2012, la mera accessibilità di un sito internet in più Stati membri non basta, da sola, a dimostrare che l’attività professionale sia "diretta" verso lo Stato del consumatore.
- L’"attività diretta" verso uno Stato membro può essere desunta da una pluralità di indizi convergenti, come sito bilingue, uso di lingua diversa da quella normalmente adottata nel Paese del professionista, recapiti con prefisso internazionale, clientela internazionale, annunci pubblicati su portali esteri e ricorso a strumenti di promozione mirati.
- In materia di giurisdizione consumeristica, la qualificazione del rapporto e la verifica del foro competente devono compiersi guardando alla sostanza dell’attività svolta e alle modalità di promozione del servizio, non al solo fatto che l’offerta sia reperibile online.
- Quando ricorrono i presupposti dei contratti conclusi da consumatori, il foro speciale del consumatore prevale sul criterio generale del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale.
- In sede di legittimità, la valutazione del giudice di merito sull’esistenza di indizi idonei a dimostrare la direzione dell’attività verso uno Stato membro è censurabile solo se giuridicamente errata o manifestamente incongrua rispetto ai parametri elaborati dalla Corte di giustizia.
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