Cassazione Civile, Ordinanza n. 15410/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un recupero IVA fondato su una presunta frode carosello. Dopo un PVC notificato nel 2009 a una società operante nel commercio di materiale informatico, l’Amministrazione ritenne che alcuni acquisti e successive cessioni fossero avvenuti a prezzi inferiori al valore normale; su questa base emise due inviti ad adempiere ex art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti del cessionario, indicato come obbligato in solido per l’IVA non versata dal cedente. Il contribuente impugnò gli atti e, dopo alterne vicende di merito, la CTR rigettò l’appello dell’Ufficio, ritenendo non provata la cessione a prezzo inferiore al valore normale e valorizzando la natura dei beni e la loro rapida obsolescenza. L’Agenzia ricorre in cassazione con un solo motivo, deducendo violazione degli artt. 14 e 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 360, n. 3, c.p.c.: sostiene che la CTR abbia erroneamente escluso il presupposto della solidarietà, poiché il valore normale sarebbe stato dimostrato attraverso il dato non contestato del prezzo di acquisto sostenuto dal cedente; la vendita a un prezzo inferiore al costo di acquisto integrerebbe, secondo la ricorrente, il presupposto della cessione a prezzo inferiore al valore normale, senza necessità di ulteriori indagini di mercato. Si contesta inoltre che la CTR abbia trascurato la ratio antielusiva dell’art. 60-bis e la prova presuntiva offerta dall’Amministrazione.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La Corte ritiene fondato il motivo perché il giudice di merito non ha considerato gli elementi valorizzati dall’Ufficio per dimostrare il prezzo inferiore al valore normale, in particolare il prezzo di acquisto della merce da parte del cedente e la circostanza che l’acquisto fosse avvenuto a un prezzo superiore a quello di vendita. Tali elementi dovranno essere riesaminati in rinvio alla luce del principio secondo cui, ai fini dell’art. 60-bis, la responsabilità solidale del cessionario si fonda sulla divaricazione obiettiva tra prezzo sostenuto e prezzo di mercato, restando ferma la prova contraria del cessionario.
Norme richiamate
art. 14 d.P.R. n. 633 del 1972
Rileva nella definizione del valore normale, richiamata per valutare se la cessione sia avvenuta a prezzo inferiore al mercato.
art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Introduce una responsabilità solidale del cessionario per l’IVA non versata dal cedente nelle cessioni di determinati beni quando il prezzo sia inferiore al valore normale; la prova presuntiva dell’Ufficio può essere vinta dal cessionario con prova contraria.
art. 1, comma 386, l. n. 311 del 2004
È la disposizione che ha introdotto l’art. 60-bis nel sistema IVA.
d.m. 22 dicembre 2005
Individua i beni cui si applica la presunzione di solidarietà prevista dall’art. 60-bis.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
È la norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- In tema di IVA, la responsabilità solidale del cessionario ex art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 si fonda sulla prova, anche presuntiva, che la cessione sia avvenuta a un prezzo inferiore al valore normale.
- Ai fini dell’art. 60-bis, il valore normale può essere desunto dal prezzo di acquisto sostenuto dal cedente quando tale dato sia oggettivo e non contestato, se idoneo a evidenziare la divaricazione tra costo e prezzo di mercato.
- Una volta offerta dall’Amministrazione la prova presuntiva della cessione a prezzo inferiore al valore normale, spetta al cessionario fornire prova contraria documentale e oggettiva delle specifiche ragioni che giustificano il minor corrispettivo.
- Il giudice di merito deve esaminare tutti gli elementi offerti dall’Ufficio a sostegno della presunzione di solidarietà e non può escluderne rilevanza con affermazioni generiche o senza confrontarsi con il dato del prezzo di acquisto del cedente.
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