Ordinanza n. 632/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo adottato nell'ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La lavoratrice straniera ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, deducendo la necessità di sospendere gli effetti del provvedimento amministrativo relativo alla procedura di emersione avviata nel 2020. Ha rappresentato che il datore di lavoro, ambasciatore del proprio Stato in Italia, aveva presentato l'istanza di emersione, ma aveva successivamente abbandonato il procedimento dopo aver perso l'accreditamento nel 2022 e aveva interrotto il rapporto di lavoro con la straniera nello stesso anno. Il datore non si era presentato alla convocazione presso lo Sportello competente e non aveva prodotto la documentazione richiesta comprovante il requisito reddituale. L'Amministrazione non ha contestato tale ricostruzione fattuale né in primo grado né in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR Lazio, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado, disponendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. La decisione si fonda sul rilievo che la ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante non era stata contestata dall'Amministrazione: il datore di lavoro aveva abbandonato la procedura di emersione, perso l'accreditamento, interrotto il rapporto di lavoro e omesso di partecipare alla convocazione e di produrre la documentazione reddituale richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; il Consiglio di Stato lo ha deciso accogliendo l'istanza cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati identificativi della parte interessata mediante oscuramento.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la ricostruzione dei fatti allegata dalla parte appellante e non contestata dall'amministrazione può essere assunta dal giudice come base fattuale per la decisione sulla domanda cautelare.
- Quando l'interruzione del rapporto di lavoro e l'abbandono della procedura di emersione dipendono da condotte od omissioni del datore di lavoro, la mancata contestazione amministrativa di tali circostanze può giustificare, in fase cautelare, la sospensione del provvedimento adottato nell'ambito della procedura.
- L'appello cautelare può essere accolto e l'ordinanza reiettiva del TAR riformata quando gli elementi fattuali non contestati evidenziano l'incidenza determinante della condotta del datore di lavoro sull'esito della procedura amministrativa.
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