Sentenza del 02/04/2015 n. 6725 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di accertamento Iciap per l'anno 1997, relativo alla superficie imponibile di un ambulatorio medico, elevata dal Comune rispetto a quella dichiarata dal contribuente. La Commissione tributaria provinciale di Macerata aveva accolto il ricorso per carenza di motivazione e la Commissione tributaria regionale delle Marche aveva confermato la decisione. Il Comune ha impugnato in cassazione, con un unico motivo, la ritenuta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 144 del 1989 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, sostenendo che l'avviso indicava gli elementi sufficienti a rendere comprensibile la pretesa, compresa la diversa superficie rilevata. La CTR aveva invece ritenuto necessario precisare come e quando fosse stata misurata la superficie e che cosa fosse stato misurato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo del Comune, cassato la sentenza della CTR delle Marche e rinviato alla stessa Commissione, in diversa sezione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Ha stabilito che, ai fini della motivazione dell'avviso Iciap, è sufficiente indicare gli elementi essenziali della pretesa; non è necessario descrivere nell'avviso il procedimento concreto di misurazione. La contestazione sull'effettiva dimensione della superficie o sulla congruità del metodo di misurazione riguarda il merito e va risolta applicando gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla superficie effettiva né sull'importo dell'imposta.
Norme richiamate
D.L. n. 66 del 1989, art. 4, comma 3, convertito con modificazioni dalla legge n. 144 del 1989
il D.L. n. 66 del 1989, art. 4, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 144 del 1989, nel prevedere che, in caso di omessa denuncia, il comune procede all'accertamento d'ufficio con avviso "motivato", nel quale sono indicati l'imposta, nonchè le sanzioni e gli interessi liquidati (e il termine di giorni sessanta per il pagamento), suppone soddisfatto l'obbligo della motivazione quando il contribuente sia stato posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, consistenti nelle ragioni giuridiche e anche nei presupposti di fatto posti a base della pretesa impositiva.
La motivazione è sufficiente se permette al contribuente di conoscere gli elementi essenziali, di diritto e di fatto, della pretesa fiscale. Nel caso deciso, l'indicazione della diversa superficie imponibile rispetto a quella dichiarata rendeva comprensibile la ragione della rettifica; non occorreva illustrare nell'avviso ogni passaggio operativo della misurazione.
In proposito gli elementi essenziali della motivazione dell'accertamento ai fini applicativi dell'Iciap, ai sensi del D.L. n. 66 del 1989, art. 1 sono l'indicazione dell'insediamento produttivo, la relativa superficie imponibile, il settore ove si colloca l'attività svolta dal contribuente e la classe di reddito a quest'ultimo attribuita (v. Sez. 5A n. 14485-03).
Per l'accertamento Iciap la motivazione deve identificare l'insediamento produttivo, la superficie imponibile, il settore dell'attività e la classe di reddito attribuita. Non sono requisiti motivazionali ulteriori la spiegazione di come, quando e su quali parti sia stata eseguita la misurazione.
La disposizione è indicata nel motivo di ricorso, ma il testo della decisione non ne espone un'autonoma interpretazione: la Corte risolve la questione applicando i criteri specifici di motivazione dell'accertamento Iciap.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento Iciap è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa, inclusi l'insediamento, la superficie imponibile, il settore di attività e la classe di reddito.
- Se l'avviso indica la superficie accertata e la contrappone a quella dichiarata, non deve necessariamente descrivere le modalità, la data e i dettagli materiali della misurazione per evitare la nullità per difetto di motivazione.
- La contestazione sull'esattezza della superficie o sull'affidabilità del metodo di misurazione riguarda il merito dell'accertamento, non la sua motivazione; deve quindi essere valutata nel giudizio di merito secondo le regole ordinarie sull'onere della prova.
- La cassazione con rinvio per una questione di motivazione dell'atto non determina automaticamente l'imposta dovuta: il giudice di rinvio deve esaminare nel merito le contestazioni fattuali e provvedere anche sulle spese indicate dalla Corte.
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