Cassazione Civile, Ordinanza n. 10174/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un accordo scritto trilatero intervenuto tra una carrozzeria, la società concessionaria venditrice dell’autoveicolo e una persona fisica che aveva sottoscritto l’intesa senza spendere il nome della società da lui amministrata, utilizzatrice del veicolo in leasing. A seguito della riparazione ritenuta non corretta, il primo grado aveva accolto la domanda della persona fisica, accertando l’inadempimento della società convenuta e condannandola al risarcimento del danno patrimoniale. In appello la sentenza era stata riformata sul rilievo che la legittimazione e la titolarità attiva del credito risarcitorio spettassero non alla persona fisica, ma alla società utilizzatrice del veicolo. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo. Ha sostenuto che il giudice d’appello aveva dapprima riconosciuto che egli era parte dell’accordo contrattuale trilatero e poi, in modo contraddittorio, gli aveva negato la legittimazione ad agire, senza considerare che egli aveva sottoscritto l’intesa in proprio e non quale rappresentante della società.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso nei limiti della censura sulla motivazione apparente/illogica. Ha osservato che la sentenza impugnata, pur affermando che la persona fisica era parte dell’accordo trilatero e che non aveva speso il nome della società amministrata, è pervenuta in modo contraddittorio alla conclusione che il diritto al risarcimento spettasse solo alla società utilizzatrice del veicolo. Per questo ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati e rinviato al Tribunale di Massa in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio nel rito camerale semplificato
richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale
evocato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come vizio di nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato come omesso esame di un fatto decisivo
evocato dal ricorrente per sostenere che l’azione non sarebbe stata proposta in nome della società rappresentata
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando risulta solo apparente, obiettivamente incomprensibile o logicamente contraddittoria, perché in tal caso manca il necessario effettivo percorso argomentativo.
- Se il giudice riconosce che una parte ha partecipato personalmente a un accordo contrattuale, non può poi negarle in modo apodittico la legittimazione ad agire per l’inadempimento di quel medesimo accordo senza spiegare coerentemente la ragione del diverso esito.
- Ai fini della legittimazione ad agire e della titolarità attiva del diritto al risarcimento, occorre distinguere tra la parte che abbia sottoscritto il negozio in proprio e il soggetto terzo eventualmente beneficiario o utilizzatore del bene o del rapporto, evitando sovrapposizioni non argomentate.
- La deduzione di un vizio motivazionale è fondata quando la decisione impugnata contiene affermazioni incompatibili tra loro su un punto decisivo della controversia, tale da impedire di comprendere l’effettiva ratio decidendi.
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